Famiglia

No alla "multa" per il genitore non collocatario che non fa visita al figlio

Il diritto dovere di visita non è suscettibile di coercizione neppure nelle forme indirette

di Matteo Santini

La Corte di appello dell'Aquila ha rigettato un reclamo avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Chieti aveva sanzionato, ai sensi dell'articolo 614-bis c.p.c., l'inadempimento del reclamante agli obblighi di visita con il figlio minore.
Veniva così confermato il provvedimento del Tribunale che sanciva l'obbligo per il padre di corrispondere alla madre del minore la somma di 100,00 euro per ogni futuro inadempimento all'obbligo di incontrare il figlio. Il padre ricorreva quindi in Cassazione denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 614-bis c.p.c. in combinato con l'articolo 709 ter cpc.

A dire del ricorrente le statuizioni di coercizione indiretta non sarebbero state applicabili agli obblighi di visita del figlio. Al diritto del minore a ricevere visita corrisponderebbe, un diritto potestativo del genitore rimesso alla disponibilità di questi e non coercibile, e, in ogni caso, non assoggettabile ai provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale ed alle sanzioni di cui all'art. 709 -ter c.p.c.

La madre del minore resisteva al ricorso deducendo la peculiare natura della sanzione prevista dall'art. 614-bis c.p.c., contraddistinta, anche, da una connotazione di tipo pedagogico consistente nel rendere i genitori consapevoli della gravità delle condotte ostruzionistiche assunte per indurli ad un corretto adempimento delle disposizioni relative ai reciproci rapporti personali ed alle modalità di affidamento e frequentazione dei figli.

La questione
- La Suprema Corte ( ordinanza 6471/2020 ) sì è così trovata a dover stabilire se il diritto-dovere di visita del figlio minore, sia suscettibile di coercibilità in via indiretta per le modalità di cui all'art. 614-bis c.p.c.
Nei rapporti tra genitori e figli, alla responsabilità dei primi ex art. 316 c.c. si accompagna l'esercizio di comune accordo nell'attuazione del diritto dei figli minori di essere mantenuti, educati, istruiti ed assistiti moralmente nel rispetto delle loro inclinazioni naturali ed aspirazioni, per contenuti che, richiamando quelli di un munus pubblico, sono espressivi della realizzazione degli interessi dei minori stessi.
Si realizza di conseguenza un "diritto-dovere" di frequentazione del genitore presso il quale il figlio minore non sia stato collocato che, è esercitabile dal genitore titolare che voglia o debba svolgere il proprio ruolo concorrendo con l'altro ai compiti di assistenza, cura ed educazione della prole.
Tale diritto è tutelabile rispetto alle violazioni ed inadempienze dell'altro genitore, su cui grava il corrispondente obbligo di astenersi con le proprie condotte dal rendere più arduo o dall'impedire l'esercizio dell'altrui diritto.
Invece, il corrispondente dovere di esercitare tale "diritto" è fondato sull'autonomia e non è esercitabile in via coattiva dall'altro genitore, in proprio o quale rappresentante legale del minore.

I diritti della prole
- Accanto al diritto dei genitori ad esercitare la genitorialità esiste un altro diritto ancora più "forte" dei figli alla bigenitorialità, diritto funzionale a garantire ai minori una crescita ed una educazione serene ed adeguate e, attraverso l'affido condiviso, a mantenere rapporti equilibrati e significativi con entrambi i genitori.
È per tale motivo che il giudice in sede di separazione, divorzio o affidamento stabilisce, in mancanza di accordo delle parti, anche i tempi e le modalità di presenza dei figli presso il genitore non collocatario.
L'interesse superiore del minore si realizza con presenza comune dei genitori nella sua esistenza tale da garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi e nel dovere dei genitori di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione.
La tutela del migliore interesse del minore assurge a diritto superiore tanto da far ritenere come giustificabili provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori (si pensi ad esempio alla libertà di circolazione; chi convive con un figlio minore non è libero di poter portare con sé il proprio figlio ove ritenga di dover cambiare luogo di residenza).
Posta pertanto la preminenza del diritto del minore alla bigenitorialità rispetto a qualunque altro diritto o pretesa dei genitori, le condotte pregiudizievoli poste in essere da un genitore che ostacoli il diritto del minore alla bigenitorialità possono determinare la previsione di risarcimenti e sanzioni.

No al "dovere" di frequentazione
- Ove invece la questione venga posta sotto il profilo del "dovere" di frequentazione e visita del genitore non convivente nei confronti del figlio minore" tale dovere, è espressione della capacità di autodeterminazione del soggetto e deve, come tale, essere rimesso, nel suo esercizio, alla libera e consapevole scelta di colui che ne sia onerato, per una discrezionalità che, pur non assoluta e rivolta alla tutela dell'interesse indicato dalla legge, entro siffatto limite deve trovare ragione e termine ultimo di esercizio.
Ogni diversa lettura del dovere di visita che volesse affermarne la natura di vero e proprio obbligo, coercibile ad iniziativa dell'altro genitore o dello stesso figlio minore, urterebbe con la qualificazione adottata e con la stessa finalità di quel dovere, strumento di realizzazione dell'interesse superiore del minore, inteso come crescita ispirata a canoni di equilibrio ed adeguatezza.

L'esclusione della coercibilità, a favore del figlio, del diritto di visita e del corrispettivo dovere del genitore non affidatario o non collocatario di garantire una sua frequentazione regolare, dovere che costituisce una delle esplicazioni dei doveri genitoriali menzionati dall'art. 147 c.c., comporta la impossibilità di applicare l'art. 614-bis c.p.c., inteso quale fonte di un provvedimento di coercizione indiretta, nei confronti del genitore che rifiuta di frequentare il proprio figlio.
Il provvedimento di cui all'art. 614-bis c.p.c. presuppone l'inosservanza di un provvedimento di condanna, ma il diritto (e il dovere) di visita costituisce una esplicazione della relazione fra il genitore e il figlio che può trovare regolamentazione nei suoi tempi e modi, ma che non può mai costituire l'oggetto di una condanna ad un facere.
Le diverse "sanzioni" - Ciò non significa ovviamente che il comportamento del genitore che trascura il figlio non debba essere sanzionato. A tal fine esiste infatti lo strumento del ricorso ex articolo 709 ter c.p.c..
Inoltre, ove il comportamento trascurante sanzionato permanga, possono non solo essere modificati i provvedimenti in vigore in tema di affidamento ma anche essere emessi provvedimenti de potestate sino alla sospensione o addirittura decadenza stessa dalla responsabilità genitoriale (oltre ad una eventuale responsabilità penale per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare ai sensi dell'articolo 570 del codice penale)

La decisione
- La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha espressamente sancito che Il diritto-dovere di visita del figlio minore che spetta al genitore non collocatario non è suscettibile di coercizione neppure nella forma indiretta trattandosi di un potere-funzione che è destinato a rimanere libero nel suo esercizio quale esito di autonome scelte che rispondono, anche, all'interesse superiore del minore ad una crescita sana ed equilibrata"
Pertanto secondo la Suprema Corte, la Corte Territoriale dell'Aquila non si è attenuta al principio enunciato riconoscendo, in capo al ricorrente, un obbligo coercibile.
La Corte ha quindi cassato senza rinvio il provvedimento impugnato.

IL PRINCIPIO DI DIRITTO

Il diritto dovere di visita del figlio minore spettante al genitore non collocatario, non è suscettibile di coercizione neppure nelle forme indirette previste dall'art. 614 bis c.p.c., trattandosi di un "potere-funzione" che, non essendo sussumibile negli obblighi la cui violazione integra una grave inadempienza ex art. 709 ter c.p.c., è destinato a rimanere libero nel suo esercizio, quale esito di autonome scelte che rispondono anche all'interesse superiore del minore ad una crescita sana ed equilibrata

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