Civile

No alla registrazione del marchio collettivo «Aceto balsamico di Modena»

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di Paola Rossi

La Cassazione conferma il no espresso dall'Ufficio italiano brevetti e marchi al "Consorzio Tutela Aceto Balsamico" che richiedeva la registrazione di un marchio collettivo per i produttori dell'Aceto balsamico di Modena che rappresenta. Con la sentenza n. 12848 di ieri dla Corte di legittimità ribadisce che i prodotti che il Consorzio voleva rivendicare con le diciture "Aceto balsamico di Modena" e "Condimenti all'Aceto balsamico di Modena" non sono distinguibili da quelli che sono "aceto" in base alla Classe 30 della Classificazione internazionale di Nizza, a meno di una sua modifica o integrazione non consentite nell'ambito del procedimento amministrativo di registrazione dei marchi.
La sentenza di Cassazione inoltre, nel confermare la posizione negativa dell'Uibm e della relativa Commissione ricorsi, sottolinea che l'espressioni "Aceto balsamico di Modena" e "Condimenti all'Aceto balsamico di Modena" apposte sui prodotti che si volevano proteggere col marchio collettivo non fanno altro che rimandare alla zona geografica di riferimento e sono diciture già tutelate dall'Indicazione geografica di provenienza, riconosciuta in sede Ue dalla Commissione nel 2009. E soprattutto - spiega ancora la sentenza - non sussistono presupposti per ulteriori sottocategorie o differenziazioni rispetto alla categoria "Aceto" indicata dalla classe 30, perché anche riconoscendo tutte le peculiarità di quello balsamico rispetto agli aceti normali ciò non incide sul regime dei marchi che assicurano il segno distintivo, per evitare confusioni, tra prodotti anche non proprio simili nella sostanza. Al di là della specifica vicenda giudiziaria si registra in Italia la difficoltà per i produttori alla registrazione del marchio dopo aver ottenuto la tutela che deriva dal riconoscimento di Dop e Igp.

Corte di Cassazione – Sezione I – Sentenza 14 maggio 2019 n. 12848

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