No a responsabilità extracontrattuale dell'Ue per sostegni finanziari varati dall'Eurogruppo
La Cgue corregge il Tribunale Ue: non si tratta di istituzione dell'Unione europea
Con la sentenza di appello sulle cause riunite C-597/18 P, C-598/18 P, C-603/18 P e C-604/18 P, la Corte ha confermato le sentenze con cui il Tribunale ha respinto i ricorsi per risarcimento danni presentati da vari soggetti privati e società a seguito di atti e comportamenti delle istituzioni dell'Unione adottati nell'ambito di un'assistenza finanziaria concessa a Cipro e subordinata alla ristrutturazione del settore bancario di tale Stato membro . Ma la Cgue fa però rilevare l'errore commesso dallo stesso Tribunale dove ha affermato che l'Eurogruppo costituisce un'entità dell'Unione istituita dai Trattati, i cui atti o i cui comportamenti potrebbero far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell'Unione.
La vicenda riguarda l'assistenza finanziaria varata a favore del settore bancario cipriota azionando il meccanismo Mes. Dalle conseguenze di tale sostegno alcuni privati ritenevano di essere stati danneggiati per la svalutazione delle loro partecipazioni bancarie e domandavano i danni all'Unione europea per le decisioni prese in seno all'Eurogruppo. Non essendo soddisfatta la condizione del nesso causale il Tribunale ha respinto i ricorsi.
Invece, la Corte rileva, in primo luogo, che l'Eurogruppo costituisce un organo intergovernativo di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri la cui moneta è l'euro. E gli accordi politici conclusi in seno all'Eurogruppo si concretizzano e vengono attuati, segnatamente, mediante atti e comportamenti di istituzioni dell'Unione, e segnatamente del Consiglio e della Bce. Per cui i singoli non sono privati del loro diritto a una tutela giurisdizionale effettiva potendo ricorrere per responsabilità extracontrattuale dell'Unione contro le suddette istituzioni a titolo degli atti o dei comportamenti che queste ultime adottano a seguito di siffatti accordi politici.
La Corte sottolinea, in particolare, che spetta alla Commissione, nella sua qualità di guardiana dei Trattati, vigilare sulla conformità dei suddetti accordi al diritto dell'Unione e che un'eventuale inerzia della Commissione al riguardo può portare a una chiamata in causa della responsabilità extracontrattuale dell'Unione.