Con la sentenza depositata il 27 marzo (causa C-57/24, Lawida), la Corte di Lussemburgo è intervenuta a precisare che gli organi giurisdizionali della residenza abituale della persona che omette di effettuare la dichiarazione di rinuncia nei termini previsti non hanno poi l'obbligo di procedere a convalidare l'indicato rifiuto
LA MASSIMA
Successioni e donazioni - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento Ue n. 650/2012 - Competenza giurisdizionale - Organo giurisdizionale della residenza abituale dell'erede - Dichiarazione tardiva di rinuncia all'eredità - Convalida del rifiuto - Assenza di competenza. (Regolamento n. 650/2012, articolo 13)
L'articolo 13 del regolamento n. 650/2012 deve essere interpretato nel senso che gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui risiede abitualmente una persona che rifiuta l'applicazione nei propri confronti delle conseguenze giuridiche dell'omessa dichiarazione, entro il termine prescritto, di rinuncia all'eredità non sono competenti a convalidare un tale rifiuto.
Il regolamento n. 650/2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo è sempre più applicato nello spazio Ue, ma non mancano talune problematiche applicative soprattutto per l'individuazione dell'organo giurisdizionale competente e l'attribuzione dei compiti affidati a detta autorità.
Tra le questioni venute...


