Comunitario e Internazionale

No alla richiesta di asilo se già concesso da un altro Paese Ue

Inammissibilità della domanda di concessione dello status di protezione se già riconosciuta in altro Stato dell’Unione europea, introduzione di un termine di validità per il permesso di soggiorno Ue, proroga del visto d’ingresso degli stranieri per soggiorni di breve durata. Sono, queste, alcune delle novità previste dalla legge europea 2019-2020

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di Marco Noci

Inammissibilità della domanda di concessione dello status di protezione se già riconosciuta in altro Stato dell’Unione europea, introduzione di un termine di validità per il permesso di soggiorno Ue, proroga del visto d’ingresso degli stranieri per soggiorni di breve durata.

Sono, queste, alcune delle novità previste dalla legge europea 2019-2020 (la 238/2021) che modifica o integra diverse disposizioni in materia di immigrazione al fine di adeguare i contenuti nella nostra legislazione al diritto dell’Unione europea.

A partire da quelle contenute nell’articolo 3, relative alle prestazioni sociali accessibili ai cittadini stranieri titolari di permessi di soggiorno per lavoro, studio e ricerca, che vanno a incidere sull’articolo 41 (relativo all’assistenza sociale) del Dlgs 286/1998 (si veda il Sole 24 Ore del 28 gennaio).

L’articolo 14 interviene, modificando l’articolo 29 del Dlgs 25/2008, sui casi di inammissibilità della domanda di concessione dello status di protezione internazionale ai cittadini stranieri. Al fine di tenere conto di quanto evidenziato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (cause riunite C-297/17, C-318/17 e C-319/17) viene specificato che è inammissibile la domanda nel caso in cui al richiedente sia stata riconosciuta la protezione sussidiaria da parte di un altro Stato membro.

L’articolo 15 riguarda le disposizioni, dirette a dare attuazione al nuovo regolamento Ue 2017/1954 del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di validità e rinnovo del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) e introduce un termine di validità per tale tipologia di documento pari a 10 anni per i cittadini stranieri maggiorenni e a 5 anni per quelli minorenni. A tal fine, è modificato l’articolo 9 del Testo unico immigrazione, mentre è abrogato il comma 2 dell’articolo 17 del regolamento di attuazione della legge sull’immigrazione (Dpr 394/1999).

Peraltro, il ministero dell’Interno, con il decreto del 20 gennaio 2021, contenente «regole di sicurezza relative al permesso di soggiorno», ha già stabilito, tra le altre novità, una durata temporale di 10 anni, in luogo di quella illimitata, del permesso di soggiorno Ue per lungo soggiornanti.

L’articolo 16 introduce, modificando in più punti il Testo unico sull’immigrazione, l’istituto della proroga del visto d’ingresso degli stranieri per soggiorni di breve durata. La disposizione ha lo scopo di dare compiuta attuazione a quanto previsto dall’articolo 33 del regolamento Ce 810/2009, istitutivo del codice comunitario dei visti, entrato in vigore nell’aprile 2010, che ha introdotto la proroga della validità del visto di breve durata fino al termine massimo di 90 giorni nell’arco di un semestre. La proroga è disposta dal questore della provincia in cui si trova lo straniero.

L’articolo 17, infine, individua nel questore l’autorità competente al rilascio del documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini stranieri clandestini in base al regolamento Ue 2016/1953, del Parlamento europeo e del Consiglio. La disposizione ha l’obiettivo di agevolare e accelerare le procedure di rimpatrio degli stranieri che sono o si dichiarano sprovvisti di documenti di viaggio (quali il passaporto) rilasciati dagli Stati di origine o provenienza.

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