Penale

No al sequestro per equivalente di Bitcoin quale profitto del reato tributario

Non si può apporre la misura cautelare a fini probatori per l’importo dell’imposta evasa in euro commisurato al valore momentaneo della criptovaluta soggetta a peculiari oscillazioni e non avente valore di moneta legale

Law gavel on a stack of American money

di Paola Rossi

Con la sentenza n. 1760/2025 la Cassazione penale ha annullato il sequestro probatorio di bitcoin applicato per equivalente rispetto alla misura dell’imposta evasa contestata al ricorrente.

Per la Suprema Corte non è legittima la misura cautelare reale che, a fronte del reato tributario, mirando a colpirne il profitto, cioè l’imposta evasa e calcolata in euro, applichi il sequestro probatorio su criptovalute detenute dall’indagato.
Di fatto in tal caso il sequestro non diretto, ma praticato per equivalente non è applicabile su criptovalute in quanto queste sono prive di valore legale e non sono valido mezzo di pagamento con effetti liberatori. Infatti, le monete virtuali quali i bitcoin non sono valute in quanto tali e non soggiacciono alle regole di circolazione e di cambio come avviene per le monete aventi corso legale.

La criptovaluta non è appunto una moneta avente corso legale, ma costituisce la rappresentazione di un “valore digitale” accettato da persone fisiche o giuridiche, come mezzo di scambio e non è garantita dall’esercizio di poteri autoritativi di una banca centrale o di un ente pubblico. L’andamento del suo valore non è di conseguenza agganciato all’andamento della moneta avente valore legale con cui è espresso lo stesso debito tributario verso l’Erario.

Per la Cassazione è in sintesi illegittima la conversione in Bitcoin dell’importo sequestrabile in euro quale profitto del reato tributario. In particolare per la mancanza di regolamentazioni a opera di istituzioni statali che ne possano garantire in via autoritaria un andamento stabile al fine di ovviare a forti oscillazioni del cambio in sede di conversione.

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