No alla servitù per destinazione del padre di famiglia se i fondi non hanno lo stesso proprietario
La costituzione del diritto di servitù per destinazione del padre di famiglia non si verifica quando la separazione dei due fondi sia operata da chi è proprietario esclusivo di uno di essi e comproprietario dell'altro fondo, mancando in tale ipotesi il requisito dell'appartenenza di entrambi i fondi al medesimo proprietario. Lo ha deciso la Cassazione con la sentenza n. 2853 del 12 febbraio 2016.
La servitù volontaria - La Suprema corte, in tema di costituzione di servitù volontaria, ha precisato che un atto proveniente da uno solo dei comproprietari di un fondo indiviso, pur non essendo privo di effetti giuridici, non è idoneo a costituire una servitù passiva.
Del pari, il riconoscimento da parte di un proprietario della fondatezza dell'altrui pretesa circa la sussistenza di una servitù mai costituita è irrilevante, salvo che detto riconoscimento non si concreti in un negozio idoneo a far sorgere per volontà degli interessati la servitù stessa.
Anche la pretesa confessione di uno dei comproprietari del fondo servente circa l'esistenza della servitù è inidonea alla costituzione della stessa, non essendo ipotizzabile l'estensione a terzi di effetti inesistenti.
Infine, la costituzione di servitù attraverso contratto a favore di terzo implica che la costituzione del vincolo e il conseguente vantaggio per il terzo siano previsti e voluti dai contraenti, onde essa non può ravvisarsi in un atto avente valore meramente ricognitivo.
Corte di cassazione – Sezione I – Sentenza 12 febbraio 2016 n. 2853