Civile

Non è elusivo il riassetto dettato dal passaggio generazionale

di Marco Ligrani

Non è elusiva una riorganizzazione societaria che abbia ridotto il carico fiscale del socio, se giustificata dal ricambio generazionale. Lo rileva la Ctr Lombardia, sezione di Brescia, con la sentenza 2236/23/2018 (presidente Evangelista, relatore Sacchi), che – ribaltando il verdetto di primo grado – ha annullato l'avviso di accertamento, con cui era stata riqualificata un'operazione societaria complessa sulla base delle norme sull'abuso del diritto (articolo 10-bis dello Statuto del contribuente).

L’operazione
Questa in sintesi l'operazione:
• le quote di una Srl e di una Snc partecipate da due fratelli vengono rivalutate in base all'articolo 5 della legge 448/01, con relativo affrancamento, ad aliquota agevolata, del 4%;
• in seguito le quote della Srl vengono cedute da un socio a suo fratello e ai nipoti;
• a distanza di una settimana, entrambi i soci originari cedono alla Srl le proprie partecipazioni nella Snc. L'acquisto delle quote della Snc viene, in gran parte, finanziato con un mutuo fondiario, erogato alla Srl dopo quasi un anno dall'operazione;
• viene deliberata la fusione per incorporazione della Snc nella Srl, dalla quale emerge un disavanzo interamente imputato al maggior valore degli immobili.

Ritenendo l'operazione abusiva nel suo complesso, le Entrate riqualificavano il corrispettivo della cessione, percepito dal socio, quale reddito di capitale (articolo 47 Tuir) anziché reddito diverso (articolo 67). L'ufficio, in particolare, nell'accertamento evidenziava due possibili alternative, che – a suo dire – avrebbero potuto blindare l'operazione: da una parte una fusione senza concambio con successiva cessione di quote, dall'altra la messa in liquidazione della Snc, accompagnata dalla cessione dell'immobile alla Srl e cessione finale delle quote.

La decisione
La Ctr smonta la tesi del Fisco, dando risalto alla legittima esigenza di garantire l'uscita di un fratello dalla compagine societarie e il passaggio generazionale dell'impresa ai figli dell'altro fratello, quale criterio ispiratore dell'intera operazione.

Inoltre, la rivalutazione delle quote societarie era avvenuta nel pieno rispetto di un'apposita disposizione normativa (l'articolo 5 della 448/2001) che aveva concesso un preciso beneficio fiscale, il che confermava la bontà dell'operazione.

Muovendo da queste premesse, i giudici lombardi hanno escluso l'intento abusivo ipotizzato dal fisco, evidenziando che a prevalere dev'essere sempre la libera scelta dell'imprenditore, che se ne assume i rischi. Pertanto, è da escludere che il mero vantaggio fiscale potesse rappresentare il criterio ispiratore dell'intera operazione, che, infatti, era stata giustificata da valide ragioni economiche.

La Cassazione, al riguardo, ha precisato che il divieto di condotte antielusive è un principio insito, da sempre, nell'ordinamento (dunque anche prima dell'introduzione dell'articolo 10-bis), che trova il proprio fondamento nella capacità contributiva e nella progressività, contenute nell'articolo 53 della Costituzione (sentenza 3533/18).

Ctr Lombardia 2236/23/2018

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