Civile

Non è punibile chi emette documenti falsi per imponibili sotto mille euro all’anno

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di Antonio Carino e Antonio Tomassini

Tra le novità previste dallo schema di decreto attuativo della delega fiscale sulla certezza del diritto, c’è la revisione del sistema sanzionatorio anche per i reati di fatturazione per operazioni inesistenti e distruzione della documentazione contabile, rispettivamente disciplinati dagli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 74/2000.

Il primo comma dell’articolo 8, nella formulazione contenuta nel Dlgs 74/2000, punisce con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni «chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti».

La condotta delittuosa consiste nell’emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e quindi, in buona sostanza, nella cessione a terzi di documenti fiscali ideologicamente falsi. È evidente che la condotta si pone all’inizio di un percorso che porta, nella maggior parte dei casi, all’utilizzo di tali documenti falsi e quindi al concretizzarsi del reato previsto dall’articolo 2 del Dlgs 74/2000 (dichiarazione fraudolenta).

Su questo punto, la novità introdotta dallo schema di decreto riguarda l’introduzione di una soglia di importo per la configurazione del reato, che è fissata in mille euro per ciascun periodo. L’introduzione di questa soglia trova la sua ratio nella volontà di deprocessualizzare il diritto penale tributario con riferimento alle fattispecie considerabili come meno gravi.

Più grave distruggere carte contabili

Il reato di distruzione di documenti contabili, nella formulazione prevista dall’articolo 10 del Dlgs 74/2000, punisce, con la reclusione da sei mesi a cinque anni: «chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari». Questa norma, dunque, sanziona chi sottrae le scritture e i documenti che per legge devono essere conservati all’attività di accertamento degli organi deputati alla verifica fiscale. Le modifiche previste dal nuovo schema di decreto inaspriscono il trattamento sanzionatorio del reato rendendolo una fattispecie più grave, prevedendo la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni invece che da sei mesi a cinque anni di reclusione.

Quando non scatta la punibilità

Di rilevante importanza è l’introduzione, con il nuovo decreto, dell’ articolo 19-bis al Dlgs 74/2000, che prevede l’esclusione della punibilità nel caso in cui «l’importo delle imposte sui redditi evase non è superiore al tre per cento del reddito imponibile dichiarato o l’importo dell’imposta sul valore aggiunto evasa non è superiore al tre per cento dell’imposta sul valore aggiunto dichiarata. Per tali fatti sono raddoppiate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 471 del 1997».

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