Civile

Non opponibile ai creditori il diritto dei donanti ad abitare a vita la casa

L’obbligazione modale che accede all’atto di donazione non è opponibile ai terzi in quanto non ha carattere reale, ma vincola il donatario verso i beneficiari al modus stabilito nel contratto

immagine non disponibile

di Paola Rossi

Non è opponibile ai creditori procedenti e all’aggiudicatario l’obbligazione assunta nell’atto di donazione di un immobile, dal donatario nei confronti del donante, avente a oggetto la concessione in godimento del medesimo per tutta la vita naturale dei beneficiari.

Questo il principio di diritto espresso dalla terza sezione della Cassazione civile con la sentenza n. 4357/2024.

Decisione con cui la Cassazione accoglie il ricorso del creditore cui era stato aggiudicato il bene del debitore che questi aveva ricevuto dai propri genitori con donazione “modale”. Ma, appunto il modus della donazione non era opponibile ai terzi, in quanto non si trattava di un diritto reale opponibile ai terzi. L’immobile non garantiva in sé il diritto abitativo dei donanti, ma assicurava loro un godimento, anche saltuario, ma per tutta la loro vita sul bene entrato in piena proprietà del donatario.

Quindi, la casa ricevuta in donazione dai propri genitori con l’obbligazione di riconoscere loro vita natural durante il diritto di godimento del bene non è opponibile ai creditori del figlio donatario. Infatti, il diritto di abitare l’immobile nei modi e nei tempi più graditi ai beneficiari non è un diritto reale che impedisce di ottenere il bene da parte del creditore contro il debitore esecutato.

I giudici che avevano negato il diritto dell’aggiudicatario del bene a conseguirne la piena proprietà avevano di fatto assimilato la condizione interna all’atto di donazione - che prevedeva il diritto abitativo dei donanti - a un contratto di locazione abitativa e ne avevano applicato i conseguenti limiti temporali di espropriazione a fronte appunto di “un affitto”.

Per la Cassazione, però, tale assimilazione è errata. In primis, perché l’attribuzione di un diritto “vita loro durante” appare in contrasto con la durata al massimo trentennale della locazione (limite previsto dall’articolo 1573 del Cc). Mentre non è dirimente ai fini di tale assimilazione che il corrispettivo di una locazione non sia il denaro ma il trasferimento della proprietà dell’immobile.

Ciò che esclude l’assimilazione a un contratto di locazione non sta, infatti, nella circostanza che il corrispettivo sia il trasferimento della proprietà del bene di cui vi sia godimento da parte del donante, ma nel fatto che tale diritto costituisca un “modus” della donazione che però non può assumere “natura di corrispettivo, trasformando il titolo dell’attribuzione da gratuito in oneroso”.

Conclude la Cassazione sul punto dell’opponibilità degli atti trascritti, chiarendo che si è in presenza di un diritto personale atipico di godimento, che va ricollegato al “modus” della donazione, per cui “la trascrizione della donazione modale non fa acquisire all’onere carattere reale, atteso il principio di tipicità dei diritti reali e la riconduzione della donazione modale nell’ambito dei rapporti obbligatori”.

Il carattere di obbligazione, quindi, porta a escludere l’opponibilità della clausola contrattuale ai terzi, o comunque ai creditori procedenti e all’aggiudicatario, non potendo ricondursi né a un diritto reale, né ad altri in base alla disciplina dei contratti. E lasciando - in sintesi - impregiudicata la responsabilità tra le parti. E nel caso, quella del donatario verso i donanti.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©