Civile

Non si perdono le agevolazioni prima casa se il comune ritarda nel registrare il cambio di residenza

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di Federico Gavioli

Il ritardo di trascrizione dell'amministrazione comunale dell'avvenuto cambio di residenza non comporta la decadenza dei benefici fiscali “prima casa”; la Corte di Cassazione con la sentenza n.110, dell'8 gennaio 2015, ha affermato che la sola presentazione della domanda di trasferimento della residenza , entro i termini di legge, consente al contribuente di ottenere i benefici fiscali sulla prima casa.

Il caso - Un contribuente aveva impugnato l'avviso di liquidazione e irrogazione di sanzioni notificatogli dall'amministrazione finanziaria che aveva , tra l'altro , revocato le agevolazioni per l'acquisto della prima casa, riliquidando le imposte di registro, ipotecaria e catastale relative alla compravendita di un immobile da destinare ad abitazione, per il mancato trasferimento della residenza entro diciotto mesi, dalla data di stipula del rogito, registrato nell'aprile 2005.
I giudici di prime cure e la commissione tributaria regionale avevano entrambe respinto il ricorso del contribuente; in particolare i giudici di secondo grado avevano rimarcato il fatto che , ai fini del riconoscimento delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa, occorre riconoscere assoluta prevalenza alle risultanze degli atti dello stato civile e che, nel caso in esame, non risultava documentato che il contribuente avesse formulato la richiesta di variazione anagrafica entro il periodo di diciotto mesi dall'acquisto.
Avverso la sentenza sfavorevole il contribuente è ricorso in Cassazione censurando , in particolare, la sentenza della Ctr laddove ha affermato che ai fini del riconoscimento dei benefici fiscali per l'acquisto della prima casa, rilevano le sole risultanze dello stato civile.

Cause di decadenza dall'agevolazione - L'acquirente decade dalle agevolazioni prima casa quando:
• le dichiarazioni previste dalla legge nell'atto di acquisto sono false;
• non trasferisce entro 18 mesi la residenza nel Comune in cui è situato l'immobile oggetto dell'acquisto;
• vende o dona l'abitazione prima che sia decorso il termine di 5 anni dalla data di acquisto, a meno che entro un anno non proceda al riacquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale.
La nota II-bis, lettera a), articolo 1 della Tariffa Parte 1, allegata al Dpr 26 aprile 1986, n. 131, stabilisce che la dichiarazione mendace o il trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici fiscali prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, comporta la decadenza del regime agevolato e, pertanto, sono dovute le imposte ordinarie con applicazione di una sovrattassa pari al 30%.
Tuttavia, prosegue la norma, le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui trattasi, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

L'analisi della Cassazione - I giudici di legittimità ritengono fondate le motivazioni del contribuente laddove si lamenta che, la sentenza della Commissione tributaria regionale, ha ritenuto non documentata la circostanza della tempestiva presentazione della richiesta di variazione anagrafica della residenza nel Comune dov'è ubicato l'immobile cui si riferiscono i benefici fiscali, trascurando che tale circostanza è pacifica in atti.
Il ricorrente ha difatti dato conto, mediante l'allegazione della sentenza di primo grado e delle allegazioni difensive dell'ufficio, che tra le parti è stato sempre pacifico che egli abbia proposto la richiesta di variazione anagrafica entro quindici mesi dal rogito e che il cambiamento di residenza risulti annotato con ritardo, da parte del Comune, nei registri anagrafici.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, i giudici di legittimità osservano che, al caso in esame è applicabile il principio di diritto, secondo cui, quanto alla determinazione della residenza, la prevalenza del dato anagrafico sulle risultanze fattuali deve tener conto della unicità del procedimento amministrativo inteso al mutamento dell'iscrizione anagrafica, sancito anche dall'articolo 18, secondo comma, del Dpr 30 maggio 1989 n. 223 (contenente il regolamento anagrafico della popolazione residente) che, nell'affermare la necessità della saldatura temporale tra cancellazione dall'anagrafe del Comune di precedente iscrizione ed iscrizione in quella del Comune di nuova residenza, stabilisce che la decorrenza è quella della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato nel Comune di nuova residenza; di conseguenza il beneficio fiscale della «prima casa» spetta a coloro che, pur avendone fatto formale richiesta, al momento dell'acquisto dell'immobile non abbiano ancora ottenuto il trasferimento della residenza nel Comune in cui è situato l'immobile stesso.

Le conclusioni - Per i giudici di legittimità il ricorso va , pertanto, accolto
non emergendo la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, il giudizio va deciso nel merito, con l'accoglimento dell'impugnazione originariamente proposta.

Corte di Cassazione – Sezione VI civile – Ordinanza 8 gennaio 2015 n. 110

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