Notifica del ricorso non obbligatoria per la nomina dell'amministratore giudiziario di condominio
L'importante statuizione è stata resa dal Tribunale di Benevento con decreto camerale del 25 ottobre 2022
Nei procedimenti di nomina dell'amministratore giudiziario previsti dagli artt. 1105, comma 4, c.c. e 1129, comma 1, c.c. non è indispensabile, trattandosi di atti dovuti resi nei confronti del solo ricorrente ed escludenti ogni contrapposizione fra condòmini, la previa comparizione delle parti e la preventiva fissazione dell'udienza. L'importante statuizione è stata resa dal Tribunale di Benevento con decreto camerale del 25 ottobre 2022.
Il caso
Tre condòmini proponevano ricorso al tribunale sannita chiedendo la nomina di un amministratore giudiziario nel proprio condominio in quanto l'assemblea, sebbene adunata per designarlo, non aveva raggiunto i quorum prescritti dall'art. 1136, comma 2 e 4, c.c.
Il provvedimento camerale
Il provvedimento camerale di nomina dell'amministratore giudiziario si distingue in quanto contiene elementi procedurali innovativi. E' interessante notare che i giudici sanniti hanno revocato la fissazione dell'udienza e l'onere ricadente sugli istanti di notificare il ricorso introduttivo a tutti i condòmini. Al riguardo, hanno chiarito di aver aderito all'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale non è indispensabile, in caso di nomina dell'amministratore giudiziario di condominio, la previa comparizione delle parti e tantomeno la preventiva fissazione dell'udienza (in tali esatti sensi, cfr. per tutti Trib. Napoli 20 aprile 2018).
Secondo la curia sannita, la nomina dell'amministratore negli edifici con più di otto condòmini costituisce atto dovuto e la presenza dell'organo esecutivo è imposta obbligatoriamente dalla legge. Consegue che per tali casi non è ravvisabile alcuna contrapposizione fra i condòmini. Inoltre, non vi sono soggetti titolari di posizioni giuridiche che potrebbero risentire degli effetti del provvedimento chiesto.
In particolare, in tali fattispecie viene a determinarsi l'ipotesi di procedimento senza pluralità di parti o, più esattamente, di provvedimento reso nei confronti del solo ricorrente per il quale non è obbligatoria la notifica del ricorso a tutti i possibili interessati. Tant'è che il presidente, il quale designa un relatore tra i componenti del collegio, valuta l'eventuale opportunità di rendere edotti terzi del procedimento disponendo la notifica nei loro confronti del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza di comparizione. A riprova di tanto, l'art. 738 c.p.c., il quale detta le linee procedurali camerali, non prescrive alcun obbligo di coinvolgimento dei terzi lasciando al presidente l'implicita facoltà valutabile secondo il caso.
Si consideri, poi, che il dato normativo (art. 1129, comma 1, c.c.) legittima l'uscente a richiedere la nomina del nuovo amministratore. Considerato che l'amministratore dimissionario continua a detenere i poteri di rappresentanza dei condòmini, è innegabile la facoltà di invocare la nomina del nuovo sempreché si dimostri di aver posto all'ordine del giorno la nomina del nuovo amministratore e l'assemblea non abbia raggiunto le maggioranze di legge. Dimostrazione che, nel caso di specie, è stata offerta dai condòmini ricorrenti mediante deposito di prove documentali.
Stante la produzione dei verbali d'assemblea recanti le dimissioni dell'amministratore e il mancato raggiungimento della maggioranza necessaria per la nomina del nuovo, il ricorso (previa preliminare revoca della fissazione di udienza - adottata con precedente decreto - e della assegnazione del termine per la notifica del ricorso e decreto) è stato accolto con conseguente nomina giudiziale di un amministratore. Il provvedimento con cui il tribunale camerale designa (nelle ipotesi previste dagli artt. 1105, comma 4, c.c. e 1129, comma 1, c.c.) un amministratore della cosa comune al fine di supplire all'inerzia dei condòmini ha natura di atto di giurisdizione volontaria. Perciò è privo di carattere decisorio ed è revocabile e reclamabile.