Società

Notifiche: nel fallimento la procedura è legittima se effettuata "a persona di famiglia"

La procedura era avvenuta nelle mani della ex moglie

di Giampaolo Piagnerelli

In materia di fallimento la notifica di un atto si considera andata a buon fine se il documento viene consegnato alla cosiddetta "persona di famiglia", nel caso concreto la ex moglie. Il destinatario dell'atto può contestare la modalità di notifica solo dimostrando che il soggetto che ha ritirato il documento si trovasse nel luogo di notifica in maniera del tutto occasionale.

Lo precisa la Cassazione con l'ordinanza n. 11228/21. La Suprema corte ha precisato che "in tema di notificazioni la consegna dell'atto da notificare 'a persona di famiglia' secondo il disposto dell'articolo 139 cpc non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela, né l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità che giustifichi che la persona di famiglia consegnerà l'atto al destinatario". La notifica, quando è effettuata a mezzo di servizio postale, va considerata rituale ex articolo 7, comma 2, della legge 890/1982 ove l'agente postale abbia consegnato il plico a persona di famiglia (nella specie la moglie separata) la cui presenza risulti consuetudinaria e non occasionale presso l'abitazione del destinatario accertata dal giudice di merito. La giurisprudenza di legittimità, inoltre, ha ritenuto sussistente il vincolo presuntivo di cui al secondo comma dell'articolo 139 cpc, ritenendo che la notifica mediante consegna a persona di famiglia, richieda che l'atto da notificare sia consegnato a persona che pur non avendo uno stabile rapporto di convivenza con il notificando, sia a lui legato da vincolo di parentela che giustifichi la presunzione di sollecita consegna (con la separazione non vengono meno tutti gli effetti civili).

Tale presunzione è superabile da parte del notificando che assuma di non aver ricevuto l'atto con la dimostrazione della presenza occasionale e temporanea del familiare consegnatario. Ciò posto risulta evidente come la parte ricorrente sia venuta meno all'onere di dimostrare il carattere solo occasionale della presenza del consegnatario (moglie separata) in casa propria, non rilevando a tal fine la certificazione anagrafica che attesti una diversa residenza del coniuge non convivente.

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