Penale

Nulla l’ordinanza cautelare non tradotta se è noto che lo straniero non parla italiano

di Paola Rossi

L’indagato alloglotta che non conosca la lingua italiana ha diritto alla piena assistenza gratuita di un interprete in particolare dal momento in cui sia conosciuta dal giudice tale mancata conoscenza. Per cui se lo straniero, che non conosce l’italiano, sia sottoposto a misura cautelare e il giudice delle indagini preliminari già nell’udienza di convalida abbia ritenuto necessaria la presenza di un interprete a fini di una piena comprensione da parte dell’indagato non può non offrire alla persona ristretta la traduzione dell’atto che ha disposto la misura privativa della libertà personale. Tale traduzione va fornita in un termine congruo in base al Codice penale o, possiamo dire, nel “tempo più breve possibile”, come indicato dalle norme sovranazionali comunitarie e convenzionali.
Tali tempistiche “celeri”, in quanto garanzie della possibilità di esercitare compiutamente il proprio diritto a una piena attività difensiva - nel caso in cui la mancata conoscenza della lingua italiana emerga successivamente all’atto adottato - impongono la sua traduzione in tempi brevi che decorrono a partire dal momento dell’acquisita conoscenza che lo straniero non comprende l’italiano.

Le Sezioni Unite penali - con la sentenza n. 15069/2024 - hanno risolto il contrasto di giurisprudenza sulle conseguenze della mancata traduzione dell’atto processuale in termini di nullità o di inefficacia, in caso questo non sia tradotto in taliano o in lingua comprensibile al soggetto in tempi congrui. La decisione nomofilattica, in questo caso, depone per la nullità a regime intermedio. E, in tal senso, viene dettato il principio di diritto che scioglie il contrasto di giurisprudenza rilevato dalla sezione remittente.

Il principio
Secondo l’interpretazione fornita è quindi affermata la nullità, dovuta alla sua mancata traduzione, dell’ordinanza cautelare che sia stata emessa quando era già nota la non conoscenza della lingua italiana da parte dell’imputato o indagato alloglotta.
Nel caso in cui, invece, sia emerso dopo la produzione dell’atto che la persona attinta dalla misura personale non conosca l’italiano, l’ordinanza cautelare sarà da considerarsi valida fino al momento dell’acquisita consapevolezza su tale circostanza, ma in caso di mancata traduzione dell’ordinanza in un tempo congruo anch’essa sarà da considerarsi affetta da nullità che travolge tutti gli atti processuali presupposti all’applicazione della misura cautelare personale.

Infine, le sezioni Unite penali chiariscono che la parte che contesti la legittimità dell’atto perché non tradotto in tempi congrui deve far valere tempestivamente il vulnus difensivo subito e dimostrare di avere un interesse concreto fondato sulla possibilità di ottenere un risultato favorevole.

 

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