Nulla l’ordinanza del sindaco che vieta l’affitto o la cessione di fabbricati per l’accoglienza dei migranti
È nulla l'ordinanza contingibile e urgente del sindaco che vieta l'affitto o la cessione di fabbricati per l'accoglienza di migranti, rifugiati e richiedenti asilo. Lo ha stabilito la sezione IV del Tar Catania con la sentenza 6 agosto 2018 n. 1671. I magistrati amministrativi hanno annullato l'atto emesso dal sindaco di Valguarmera Caropepe e condannato il comune a pagare le spese legali.
Il caso – Il sindaco della cittadina in provincia di Enna dopo aver premesso che il comune non aveva aderito al progetto Sprar «per la dichiarata inidoneità del territorio comunale ad accogliere migranti, rifugiati, e richiedenti asilo» ha disposto il divieto di concedere «in locazione e/o comodato ad uso abitativo e/o in vendita, immobili privi dei requisiti previsti dalla legge, ed in particolare privi di certificati di agibilità ed abitabilità rilasciati dal Comune di Valguarnera Caropepe, oltre che di inesistenza delle barriere architettoniche e requisiti igienico sanitari che possano costituire danno per la salute e l'incolumità delle persone». Contro questa ordinanza ha proposto ricorso la prefettura di Enna per il ministero dell'Interno.
La decisione - Il Tar ha ricordato che la ragione del provvedimento è costituita dalla dichiarata inidoneità del territorio comunale urbano ed extraurbano ad assicurare la necessaria accoglienza di migranti, rifugiati e richiedenti asilo, a causa dell'asserita assenza di strutture idonee allo scopo. Di conseguenza, la materia disciplinata con l'ordinanza sindacale non è tanto quella igienico-sanitaria, quanto, soprattutto e principalmente, quella della gestione dei migranti, rientrante nella sfera di competenza dello Stato e, più precisamente, del ministero dell'Interno, e non in quella dei Comuni (o dei Sindaci). Non può, dunque, il Sindaco, nella sua qualità di Autorità Locale, intervenire con propri atti per regolamentare il fenomeno migratorio, sebbene nell'ambito del proprio territorio comunale.
Partendo da tali presupposti il Tar ha dichiarato nulla l'impugnata ordinanza:
a) perché la gestione e la dislocazione dei migranti, rifugiati e richiedenti asilo sull'intero territorio nazionale è riservata alla competenza esclusiva del Ministero dell'interno e del Prefetto;
b) perché la disciplina dell'iscrizione all'anagrafe dei richiedenti protezione internazionale è à riservata alla competenza esclusiva dello Stato;
c) perchè vietare la vendita o la concessione in locazione o in comodato di immobili siti nel territorio comunale per assicurare ospitalità a migranti, rifugiati e richiedenti asilo viola il principio di libertà dell'iniziativa economica privata di cui all'articolo 41, comma 1, della Costituzione e limita la proprietà privata in spregio alla di riserva di legge contemplata dall'articolo 42, comma 2, della Costituzione, disciplinando settori riservati alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in quanto afferenti all'ordinamento civile ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera l),della Costituzione.
Tar Catania – Sentenza 6 agosto 2018 n. 1671
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