Civile

Nulla la vendita con patto di riscatto che intende costituire una garanzia

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di Mario Piselli

Ogni qual volta la vendita con patto di riscatto o di retrovendita, stipulata fra il debitore e il creditore, risponda all'intento delle parti di costituire una garanzia, con l'attribuzione irrevocabile del bene al creditore solo in caso di inadempienza del debitore, il contratto è nullo anche quando implichi un trasferimento effettivo della proprietà (con condizione risolutiva), atteso che - spiegano i giudici della Cassazione con la sentenza n. 18680 del 2019 - pur non integrando direttamente il patto commissorio, previsto e vietato dall'articolo 2744 del codice civile, configura un mezzo per eludere tale norma imperativa, e, quindi, esprime una causa illecita, che rende applicabile all'intero contratto la sanzione prevista dall'articolo 1344 del codice civile.

Il patto commissorio - Secondo una giurisprudenza risalente (Cassazione 3843/83) il criterio discretivo tra vendita fiduciaria a scopo di garanzia e vendita dissimulante un mutuo con patto commissorio deve individuarsi nel fatto che nella prima la proprietà si trasferisce immediatamente ed effettivamente al venditore, il quale può assumere l'impegno, derivante da accordo interno con efficacia obbligatoria di ritrasferire il bene al venditore se questi estinguerà il debito garantito nel termine previsto, mentre nella seconda le parti, pur dichiarando formalmente di voler comprare e vendere, concordano in concreto che il creditore-compratore diverrà proprietario soltanto se il debitore non estinguerà il debito nel termine stabilito, così ponendo in essere una vendita sotto condizione sospensiva.

L'evoluzione giurisprudenziale successiva della Corte ha, invece, riconosciuto l'illiceità del patto commissorio a prescindere dal momento del trasferimento e ciò anche nelle alienazioni fiduciarie, in cui si conviene che il bene rimane definitivamente nella disponibilità del creditore a seguito di inadempimento dell'obbligazione garantita.

Corte di Cassazione – Sezione II – Sentenza 11 luglio 2019 n. 18680

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