Nuova disciplina dei contratti linked, IVASS avvia la consultazione
Nello schema di Regolamento, in consultazione fino al prossimo 9 giugno, l'aggiornamento della disciplina dei prodotti assicurativi collegati a fondi interni o a OICR e delle polizze con prestazioni direttamente collegate a un indice azionario o a un altro valore di riferimento
Lo scorso 11 marzo, l'IVASS (l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) ha pubblicato il documento di consultazione n. 3/2022 recante disposizioni in materia di contratti di assicurazione di cui all'articolo 41, commi 1 e 2, del Codice delle Assicurazioni Private (il "Documento"), con il quale l'Istituto intende riorganizzare, in misura organica, la disciplina relativa ai contratti cc.dd. "linked" (i.e. polizze unit e index) e, conseguentemente, abrogare la precedente Circolare ISVAP n. 474/2002 sulla medesima materia.
Il Documento, lungamente atteso e che rimmarrà in consultazione sino al prossimo 9 giugno, si prefigge l'obiettivo di dettare una nuova disciplina dei contratti linked, aggiornando, in particolare, in coerenza con le novità normative intervenute nel frattempo in ambito europeo e nazionale, l'elencazione degli strumenti finanziari qualificabili come sottostanti ammissibili per le tipologie di polizze in questione.
Preliminarmente, va segnalato che il Documento, diversamente dalla precedente Circolare ISVAP n. 474/2002 (la "Circolare") prevede, tra i soggetti destinatari delle proprie previsioni, non già e non solo le imprese di assicurazione vita con sede legale in Italia, ma anche, a differenza del passato, le imprese comunitarie operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, nonchè le ultime società controllanti italiane di un sottogruppo nazionale (come definito dall'articolo 220 bis, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private) soggette alla vigilanza di IVASS.
Sebbene il dichiarato intento dell'Autorità sia quello di "[..] assicurare un adeguato level playing field tra gli operatori italiani e di altri Stati membri [..]" che collochino prodotti di investimento presso contraenti persone fisiche, l'intervento di IVASS sembra porsi in evidente discontinuità non solo con il passato [1] ma anche con il principio presente nell' articolo 193 del Codice delle Assicurazioni Private , in base al quale, la vigilanza sulla gestione tecnica finanziaria e patrimoniale sulle imprese di assicurazioni comunitarie compete all'"[..] autorità dello Stato Membro di origine per l'attività svolta, in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, nel territorio della Repubblica".
Più di un dubbio poi riguarda il complessivo ambito di applicazione del Documento, che sembra essere destinato a tutelare dal rischio di investimento dei prodotti linked il contraente persona fisica (e apparentemente non le persone giuridiche che acquistino tale tipologie di polizze), nonché sotto altro profilo anche l'ampia definizione di "rischio demografico" presente nell'articolo 5 dello stesso.
Quanto agli strumenti finanziari selezionabili come sottostanti delle polizze linked, il Documento, in continuità con la Circolare, provvede a distinguere gli attivi utilizzabili come sottostanti dei fondi interni da quelli invece impiegabili per i fondi esterni.
In particolare, per i fondi interni la categoria degli attivi selezionabili ricalca in parte quanto già previsto dalla Sezione III della Circolare, con la peculiarità rappresentata in questo caso dal fatto che la relativa elencazione degli strumenti viene declinata in ragione della natura di strumento quotato o meno.
L'elencazione delle macrocategorie rimane abbastanza inalterata (strumenti finanziari, fondi d'investimento, strumenti del mercato monetario, crediti e altri attivi), sebbene la categoria degli strumenti finanziari sembrerebbe sostituita da quella (meno ampia) dei valori mobiliari, che devono tuttavia essere caratterizzati, tra l'altro, da una valutazione affidabile, essere effettivamente negoziabili e liquidi (articolo 16 del Documento), mentre quella dei fondi comuni d'investimento si arricchisce con la previsione della possibilità di investire in quote di FIA chiusi.
La categoria degli "altri attivi ammessi", oltre ad essere costituita dagli strumenti, diversi da quelli sopra sommariamente indicati, previamente autorizzati da IVASS, si arricchisce, tra l'altro, della categoria
(i) degli "strumenti finanziari collegati al rendimento di attività", che rispettino le condizioni di cui all'articolo 16 sopra richiamato, e
(ii) dei depositi bancari presso banche aventi sede in uno Stato Membro (o appartenente al c.d. "Gruppo dei Dieci", i.e. "G-10") che non abbiano scadenza superiore a 12 mesi e siano comunque rimborsabili a vista (o con un preavviso inferiore ai 15 giorni).
Sugli strumenti derivati, il Documento, differentemente dalla Circolare (che prevedeva l'impiego di derivati solo nella misura in cui non alterassero i profili di rischio e le caratteristiche del fondo interno), prevede la possibilità di investire in
(a) strumenti derivati quotati, e
(b) strumenti derivati non quotati.
Con riferimento ai primi, la possibilità d'investimento è limitata a quegli strumenti che abbiano ad oggetto, tra l'altro, le attività in cui il fondo interno può a propria volta essere investito e, in particolare, quei derivati che consentano il trasferimento a terzi o l'assunzione del rischio di credito associato alle attività in cui il fondo può investire e non diano luogo alla consegna o al trasferimento, anche sotto forma di contante, di attività diverse da quelle in cui il fondo potrebbe investire.
Rispetto ai derivati non quotati, invece, il Documento prevede che le controparti di tali strumenti siano intermediari di elevato standing sottoposti a vigilanza prudenziale di uno Stato membro UE o di un paese del G10. Tali strumenti dovranno essere oggetto di valutazioni affidabili e verificabili nonchè dovranno poter essere venduti, liquidati o chiusi attraverso un'operazione di compensazione in qualsiasi momento al loro valore corrente anche solo per iniziativa della compagnia di assicurazioni.
Quanto agli attivi nei quali possono essere investiti i fondi esterni, il Documento rinvia direttamente alle disposizioni di cui al Titolo V, Capitolo III, Sezioni I e II, del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (Provvedimento di Banca d'Italia del 19 gennaio 2015, come successivamente modificato e integrato).
Rispetto ai limiti d'investimento, il Documento innova prevedendo limiti declinati in funzione della tipologia di strumenti finanziari emessi dallo stesso emittente (10% per gli strumenti finanziari quotati e quelli del mercato monetario non quotati, 25% per le obbligazioni bancarie garantite, 35% per i titoli emessi o garantiti da Stati UE o appartenenti all'OCSE, 100% per i titoli emessi o garantiti da Stati UE o appartenenti all'OCSE, a condizione che il fondo interno sia investito in alemno sei emissioni differenti e il valore di ciascuna emissione non superi il 30% del totale degli attivi), con un limite massimo del 20% nel caso di strumenti finanziari emessi da uno stesso emittente o da soggetti parte dello stesso gruppo.
Per gli strumenti derivati di tipo "OTC" (e quindi non quotati) vengono poi introdotti i limiti specifici del 10% per quelli negoziati con controparti bancarie e del 5% per quelli negoziati con altre parti, differentemente dalla Circolare che non prevedeva alcun limite in proposito; mentre per gli OICVM e i FIA viene introdotto un limite del 20% in parti dello stesso OICVM (era del 25% con la Circolare) e del 10% per parti di uno stesso FIA aperto non riservato, con un limite complessivo del 30%.
Da ultimo, rispetto alle polizze index linked, il Documento rivede le disposizioni relative agli indici ammissibili, allinenandosi alle indicazioni espresse da Banca d'Italia sui fondi indice, mentre lascia impregiudicati alcuni divieti quali quelli di investire in indici costruiti su merci, variabili climatiche su hedge funds e derivati creditizi.
Alla luce delle rilevanti novità che si prospettano ci si attende che gli operatori del mercato non perderanno l'occasione di far arrivare i propri commenti ed osservazioni sul Documento nel corso della consultazione avvita dall'IVASS.
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*A cura di Vincenzo La Malfa, partner DLA Piper e Chiara Cimarelli, avvocato DLA Piper
[1] Si ricorda come, alla Circolare ISVAP n. 474/2002, fece seguito una lettera di chiarimenti, sollecitata dall'Autorità di Vigilanza Assicurativa irlandese, con la quale l'Istituto precisò che il contenuto della Sezione III ("Attivi a copertura delle riserve tecniche") della predetta Circolare non trovava applicazione nei confronti delle imprese comunitarie operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi.