Comunitario e Internazionale

Nuova sede atterraggio, il vettore paga il transfer

Il diritto all’indennizzzo forfettario scatta dopo le tre ore di ritardo

di Marina Castellaneta

Per la prima volta, la Corte di giustizia Ue si è pronunciata sugli obblighi del vettore aereo che utilizzaÌ, per l’atterraggio, un aeroporto diverso, ma nella stessa città o in un luogo molto vicino, rispetto a quello previsto al momento della prenotazione. Con la sentenza depositata il 22 aprile (causa C-826/19, WZ), gli eurogiudici hanno precisato che, in questi casi, il vettore, di propria iniziativa, è obbligato a farsi carico delle spese sostenute dal passeggero per raggiungere l’aeroporto indicato nel biglietto o altra meta concordata tra le parti.

Escluso, però, il diritto alla compensazione pecuniaria forfettaria a meno che il ritardo non sia superiore a tre ore, tanto più che il cambio di aeroporto, comunque nelle vicinanze di quello previsto in origine, non è assimilabile alla cancellazione del volo.

A rivolgersi alla Corte di giustizia sono stati i giudici tedeschi alle prese con la richiesta di indennizzo presentata da un passeggero che aveva acquistato un volo costituito da due tratte. Il primo volo era decollato dall’Austria con ritardo a causa delle avverse condizioni metereologiche e, di conseguenza, la compagnia aerea aveva deciso di far atterrare il velivolo non nell’aeroporto di Tegel, ma in quello di Schönefeld, sempre a Berlino, ma in un altro Land.

I giudici tedeschi, in primo grado, avevano respinto la richiesta di indennizzo di 250 euro e la Corte di appello, prima di decidere, ha chiesto a Lussemburgo di chiarire la portata dell’articolo 8 del regolamento 261/2004 che istituisce regole comuni per la compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.

Per gli eurogiudici, il vettore è tenuto a farsi carico delle spese di trasferimento dei passeggeri tra i due aeroporti a prescindere dal fatto che si trovino nella stessa città o nella stessa regione perché ciò che conta è l’effettiva sussistenza di una stretta vicinanza con il territorio in cui si trova l’aeroporto indicato nel biglietto. In questi casi non sarebbe conforme al principio della parità di trattamento equiparare il dirottamento del volo a una cancellazione, ma il passeggero va protetto da spese aggiuntive, pur non avendo diritto a una compensazione pecuniaria forfettaria. Se il vettore non procede in questo senso, il passeggero avrà diritto a chiedere il rimborso delle somme “necessarie, appropriate e ragionevoli” per superare le omissioni del vettore. Se il ritardo supera le tre ore (da calcolare tenendo conto dell’arrivo nel luogo previsto in origine), il passeggero avrà diritto, invece, alla compensazione a meno che non si siano verificate circostanze eccezionali che possono riguardare anche la prima tratta del volo, con ripercussioni negative sulla seconda.

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