Civile

Obbligazioni: effetti e natura della ricognizione del debito

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a cura della Redazione Lex24

Obbligazioni - Ricognizione del debito – Atto interno dell'organo della P.A. non investito della rappresentanza legale dell'ente - Valore di ricognizione di debito – Esclusione.
La ricognizione di debito ha natura di negozio unilaterale recettizio, sicché il suo effetto si verifica solo se la dichiarazione sia indirizzata alla persona del creditore; non ha, pertanto, tale valenza l'atto interno dell'organo di una P.A. non investito della rappresentanza legale dell'ente.
•Corte cassazione, sezione I, sentenza 4 dicembre 2015 n. 24710

Obbligazioni - Ricognizione di debito - Dal procuratore alle grida di un agente di cambio - Effetti.
La ricognizione di debito compiuta dal procuratore alle grida di un agente di cambio ha il solo effetto, previsto dall'art. 1988 c.c., di far presumere, fino a prova contraria, l'esistenza del rapporto fondamentale, ma non costituisce fonte autonoma di un'obbligazione, né un atto illecito del quale l'agente possa essere chiamato a rispondere per i fatti del suo ausiliare.
•Corte cassazione, sezione I, sentenza 17 agosto 2015 n. 18249

Obbligazioni - Rapporto obbligatorio - Struttura e fonti - Ricognizione di debito - Natura - Effetti - Inversione dell'onere probatorio.
La ricognizione di debito, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo a operarsi, in forza dell'art. 1988 cod.civ. un'astrazione meramente processuale della causa debendi, comportante una semplice inversione dell'onere probatorio, per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria.
•Corte cassazione, sezione III, sentenza 30 giugno 2015 n. 13322

Obbligazioni - Ricognizione di debito - Natura - Fonte autonoma di obbligazione - Esclusione - Inversione dell'onere della prova circa l'esistenza del rapporto sottostante.
La ricognizione di debito, consistendo in una dichiarazione unilaterale recettizia, non integra una fonte autonoma di obbligazione ma ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, comportando soltanto l'inversione dell'onere della prova dell'esistenza di quest'ultimo, sicché è destinata a perdere efficacia qualora la parte da cui provenga dimostri che il rapporto medesimo non sia stato instaurato, o sia sorto invalidamente.
•Corte cassazione, sezione I, sentenza 13 giugno 2014 n. 13506

Obbligazioni - Ricognizione di debito - Fonte autonoma di obbligazioni - Esclusione – Effetto confermativo di preesistente rapporto fondamentale - Diretta comunicazione al creditore – Necessità.
La ricognizione di debito non rappresenta una fonte autonoma di obbligazioni, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale. Pertanto, affinché la dichiarazione unilaterale con la quale ci si riconosce debitori possa esplicare i suoi effetti, è necessario che venga rimessa direttamente dall'obbligato al creditore, con l'intento di costituirsi debitore del destinatario di essa e con la conseguente produzione dei suoi effetti solo dal momento in cui perviene a conoscenza del destinatario riconosciuto creditore.
•Corte cassazione, sezione I, sentenza 8 novembre 2006 n. 23803

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