Famiglia

Obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni, giurisprudenza in bilico tra rigore e comprensione

Un excursus delle diverse pronunde della Cassazione sul tema fermo restando che il giudice deve valutare caso per caso

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di Maria Giovanna Ruo*

Quando Padoa Schioppa, nel 2007, parlò di "bamboccioni" fu uno scandalo: fu rimproverato di non comprendere i giovani e le loro istanze esistenziali. Nell'anno successivo però il Rapporto Giovani 2008 elaborato dall'Università Sapienza di Roma certificò il fenomeno sociale che ricomprendeva nelle varie fasce di età circa 1 milione e mezzo di giovani. Oggi i dati sono ancora più allarmanti. Quelli pubblicati riguardano la situazione pre COVID-19: evidente che l'attuale crisi non aiuti. La questione riguarda tutte le società "avanzate", anche i paesi nordici, in cui la tradizione vedeva i giovani uscire dalla casa dei genitori e diventare autonomi precocemente. Le folle dei giovani che non sembrano trovare una strada nella vita sono state ribattezzate in diverse lingue: la generazione "né-né" (né studia né lavora), è chiamata in inglese NEET (Not in Education, Employment or Training) e in spagnolo "ni-ni" (ni labora, ni trabaja). Nel 2018 i NEET nostrani (tra i 15 e i 29 anni) sono 2.116.000: il 23,4% del totale dei coetanei. Nel 47% dei casi i ragazzi hanno tra i 25 e i 29 anni, nel 38% i ragazzi hanno tra i 20 e i 24 anni e il restante 15% è nella forchetta 15-19 anni. L'Italia è la prima tra i Paesi europei per presenza di NEET, dove la media attuale è del 12,9% (statistiche riportate da Vita).

Il dovere i mantenimento - L'origine del fenomeno è molto complessa e scaturisce da svariati fattori esistenziali, sociali, psicologici ed educativi. Assume particolare rilievo giuridico rispetto al termine finale del dovere di mantenimento da parte dei genitori, sancito dall'articolo 30 della Costituzione e dagli articoli 147 e 315 bis del codice civile, ancor di più, ovviamente, nella crisi delle relazioni familiari. Fino a quando il genitore che non convive prevalentemente con i figli maggiorenni è tenuto a corrispondere il contributo al loro mantenimento? L'obbligo, secondo quanto da tempo indicato dalla Cassazione, non cessa con la maggiore età, ma permane fino a che il maggiorenne non è indipendente economicamente senza sua colpa e non ha raggiunto traguardi esistenziali di autonomia.

Maggiorenni, la valutazione del giudice - Il mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente è valutazione discrezionale del giudice di merito che può disporre l'assegno in loro favore a seguito di valutazione delle circostanze nel caso concreto. La Cassazione nella sua funzione nomofilattica ha offerto nel tempo alcuni parametri interpretativi:

- la valutazione va effettuata caso per caso (Cass. 22 giugno 2016, n. 12952; Cass. 6 aprile 1993 n. 4108, in tema di assegnazione della casa coniugale per convivenza con i figli maggiorenni; si veda pure Cass. 12 marzo 2018, n. 5883);

- deve essere ancorata al percorso formativo e alla situazione del mercato del lavoro nel settore specifico (Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830);

- deve essere condotta con rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età del beneficiario (Cass. 22 giugno 2016, n. 12952; Cass. 7 luglio 2004, n. 12477);

- l'obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti (Cass. 6 aprile 1993 n. 4108 e Cass. 22 giugno 2016, n. 12952).

Vi è stretta e necessaria correlazione tra diritto-dovere all'istruzione e all'educazione e diritto al mantenimento (Cass. 20 agosto 2014, n. 18076; nonché Cass. 22 giugno 2016, n. 12952, in motiv.); matrimonio o convivenza escludono l'esistenza dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne (Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830; Cass.17 novembre 2006, n. 24498); inoltre nessun rilievo ha la situazione economico patrimoniale del genitore obbligato (Cass. 25 settembre 2017, n. 22314).
Vi sono inoltre situazioni che escludono il diritto al mantenimento del giovane adulto: se è stato messo nelle condizioni di reperire un lavoro idoneo per le normali esigenze di vita; quando è stato messo nelle condizioni di conseguire un titolo sufficiente per esercitare un'attività lucrativa ma non abbia inteso approfittarne; abbia raggiunto un'età da far presumere la sua capacità di provvedere a se stesso.

La svolta di agosto - Ad agosto 2020 irrompe però nel panorama giurisprudenziale, assestato nel merito su una diffusa accondiscendenza con la nuova fenomenologia e a protrarre a lungo il dovere di mantenimento a carico dell'obbligato (costretto alla probatio diabolica della non volontà del figlio "né né" di trovare lavoro), l'ordinanza n. 17183/2020 (dep. 14.08.2020) che sembra segnare un giro di boa: l'obbligo di mantenimento dei genitori sussiste certamente per i minorenni. Per i maggiorenni –salvo casi eccezionali collegati a particolari situazioni personali- non vi è automatismo rispetto al requisito dell'assenza dell'indipendenza economica. L'obbligo dei genitori si correla alla concreta condotta di impegno e che la sua situazione non sia frutto di scelte irragionevoli. In sintesi: tempo di studiare ragionevole e opzioni formative ragionevoli, adeguate alle condizioni della famiglia. L'obbligo di mantenimento è infatti intrinsecamente connesso con quello educativo e deve cessare quando sarebbe invece diseducativo, deresponsabilizzando il giovane. Insomma, i velleitarismi non sono tutelati dal sistema e i figli sono richiamati al dovere di autoresponsabilità. Va considerato anche il tempo di reperire un'occupazione, con una tolleranza sempre ragionevole e senza un rigido vincolo alla preparazione teorica perché comunque c'è il dovere costituzionale (articoli 1 e 4 della Costituzione) di cercarsi un lavoro. Tutto ciò si riflette ovviamente sull'onere della prova: grava sempre sul figlio, ma sussiste una presunzione semplice a suo favore che si affievolisce mano a mano che decorre il tempo.

Due recenti pronunce contrastanti - L'arresto estivo della Cassazione è però seguito da altre due ordinanze della Suprema Corte di segno quantomeno apparentemente opposto. L'ordinanza 19077/20 del 14 settembre 2020, dopo aver affermato che non vi è ragione di differenziare la posizione dei figli maggiorenni da quelli minorenni per quanto concerne i poteri officiosi di tutela del giudice, conferma la decisione di secondo grado circa la permanenza in capo al Ricorrente dell'obbligo di contributo al mantenimento di una figlia ventisettenne che non aveva pienamente raggiunto un'indipendenza economica atta a conservarle il tenore di vita precedente.
L'ordinanza n. 21752/20 del 9 ottobre2020 è anche più tranchant in quanto dichiara inammissibile il motivo di ricorso relativo alla raggiunta indipendenza economica del figlio ventisettenne del ricorrente, richiamando il precedente del 2011 (Cass. 19589/2011): l'onere della prova del raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio -o che il mancato raggiungimento dipenda dal suo atteggiamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato del lavoro- è a carico dell'obbligato.

La due scuole di pensiero - Il contrasto giurisprudenziale riflette il dibattito sociale tra due scuole di pensiero: una più tollerante, portata a giustificare le scelte dei giovani adulti che non riescono a trovare precocemente una collocazione esistenziale e lavorativa soddisfacente; l'altra più rigorista che interpreta tali posizioni come disimpegno che non deve essere incentivato e tutelato. Dietro la questione del mantenimento c'è anche quella dell'assegnazione della casa familiare, che si può tramutare in un'espropriazione sine die del titolare del diritto di proprietà non assegnatario, eventualmente anche a detrimento degli altri figli successivi eventualmente nati da altre relazioni.
Evidente che la crisi economica segna pesantemente le possibilità di lavoro soprattutto per i giovani, ma il principio di solidarietà non dovrebbe essere unidirezionale dai genitori ai figli, quando questi diventano adulti, convivono e non si può richiedere capacità di adattamento solo ai primi (nel caso della prima ordinanza il padre era rimasto privo di lavoro).
La nuova complessità della società e delle relazioni familiari necessita da parte della giurisprudenza di una rivisitazione di regole forse non più attuali.

* Presidente nazionale CAMMINO - Camera Nazionale Avvocati per la persona, le relazioni familiari e i minorenni

CAMMINO ha proposto un ciclo di webinar sul tema iniziato il 16 settembre u.s. con un primo esame della questione: si sono avvicendati

- i l Prof. Enrico Al Mureden, giurista, che ha esaminato i profili sostanziali delle nuove tematiche proposte dall'ordinanza 17183/2020 della Cassazione, con particolare riferimento al principio innovativo di autoresponsabilità, che implica da parte del giovane saper misurare le proprie forze e calibrare i propri obiettivi;

- i l Prof. Francesco Pira, sociologo, che ha indagato sulle radici del fenomeno rinvenendole nell'uso massivo di internet e nel consumismo;

- l'Avv. Denise Amram che, collegando il diritto al mantenimento con la "vulnerabilità" del figlio, ha anche dato uno sguardo oltre frontiera spaziando tra Irlanda e Cina.

Il webinar è sempre visibile sul canale YouTube di CAMMINO, Diritti in cammino: https://www.youtube.com/watch?v=IKIZ0Y6O4Bc&ab_channel=CAMMINOAssociazioneAvvocati

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