Civile

Obbligo di mediazione assolto anche se le parti non sono presenti personalmente

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di Marco Marinaro

La mediazione obbligatoria per legge si considera eseguita anche se la parte invitata a comparire di fronte all’organismo di conciliazione non si presenta personalmente e manifesta così di non volere proseguire nel procedimento. Lo ha precisato la Corte d’appello di Milano (presidente Bonaretti, relatore Nuzzaci) che, con la sentenza 16 del 7 gennaio scorso, ha ribaltato la decisione presa in primo grado dal Tribunale di Busto Arsizio.

La questione
La vicenda verte in materia di contratti bancari e riguarda, in particolare, il decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto bancario (difeso dallo studio legale La Scala società tra avvocati per azioni) nei confronti di un suo debitore, che ha presentato opposizione. Il giudice ha quindi invitato le parti ad avviare la procedura di mediazione. Ma al primo incontro, per la banca, è comparso solo il difensore: per questa ragione, il Tribunale ha ritenuto non integrata la condizione di procedibilità della domanda giudiziale e ha revocato il decreto ingiuntivo.

La sentenza d’appello
L’istituto bancario ha quindi presentato appello, contestando l’applicazione fatta dal Tribunale delle disposizioni sulla mediazione obbligatoria. La Corte d’appello ha accolto l’appello, spiegando che nel caso esaminato la condizione di procedibilità si è realizzata dato che il debitore che ha presentato opposizione al decreto ingiuntivo ha avviato il procedimento e che questo si è concluso senza accordo. Non rileva, si legge nella sentenza, «la mancata comparizione personale della banca opposta (...) e quindi la mancata volontà di proseguire nel procedimento, giacché le conseguenze della mancata comparizione dinanzi al mediatore, senza giustificato motivo, non possono che essere quelle previste» dall’articolo 8, comma 4-bis, del decreto legislativo 28/2010, «che non comporta affatto la possibilità in tal caso di dichiarare l’improcedibilità della domanda giudiziale».

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