Obbligo di motivazione rafforzata nel giudizio di appello che riforma in peius la sentenza di primo grado
Sentenza - Requisiti - Motivazione - In genere - Assoluzione in primo grado - Condanna in appello - Correzione di un errore di diritto in cui sia incorso il giudice di primo grado - Obbligo di motivazione rafforzata - Esclusione - Sindacato di legittimità - Contenuto.
La necessità, per il giudice di appello, di redigere una motivazione "rafforzata" sussiste soltanto nel caso in cui la riforma della decisione di primo grado si fondi su una mutata valutazione delle prove acquisite e non anche quando essa sia legittimata da una diversa valutazione in diritto, operata sul presupposto dell'erroneità di quella formulata del primo giudice; in tale ipotesi, alla Corte di cassazione spetta il compito di verificare se la questione giuridica difformemente decisa dai giudici del merito sia stata correttamente esaminata e risolta dall'uno o dall'altro, ed il vizio a tal fine denunciabile è solo quello di violazione di legge, penale o processuale. [Nel caso in esame, concernente il delitto di diffamazione tramite mezzo di pubblicità, la Corte di appello ha deciso in senso opposto al Tribunale esclusivamente attraverso una diversa valutazione giuridica delle frasi giudicate in primo grado espressione di un diritto di critica e quindi scriminate ex art. 51 c.p.].
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 14 aprile 2021 n. 13979
Impugnazioni - Appello - Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione - In genere - Riqualificazione "in peius" del fatto contestato - Obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale - Esclusione - Obbligo di motivazione rafforzata - Necessità - Fattispecie.
Il giudice di appello, che riqualifichi "in peius" il fatto contestato all'imputato in base a una differente valutazione della prova dichiarativa, non è tenuto a procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, essendo, invece, sufficiente una motivazione rafforzata che, tenendo conto delle valutazioni del primo giudice, sia in grado di superarle persuasivamente. (Fattispecie in cui il giudice di appello aveva riqualificato come partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti con ruolo di capo e promotore il fatto ritenuto in primo grado come partecipazione semplice).
•Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 13 febbraio 2020 n. 5769
Impugnazioni - Appello - Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione - In genere - Riforma della sentenza di primo grado - Obbligo di motivazione rafforzata - Nozione.
In tema di giudizio di appello, la motivazione rafforzata, richiesta nel caso di riforma della sentenza assolutoria o di condanna di primo grado, consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'obbligo di motivazione rafforzata prescinde dalla rinnovazione dell'istruttoria, prevista dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., in quanto trova fondamento nella mera necessità di dare una spiegazione diversa rispetto a quella cui era pervenuta la sentenza di primo grado).
•Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 23 dicembre 2019 n. 51898
Sentenza - Requisiti - Motivazione - In genere - Riforma di sentenza assolutoria agli effetti civili - Espletamento di perizia in appello - Obbligo di motivazione rafforzata - Sussistenza - Contenuto.
La necessità, per il giudice di appello, di redigere una motivazione " rafforzata" sussiste anche nel caso in cui la riforma ai soli effetti civili della sentenza di assoluzione di primo grado si fondi su una perizia espletata nel giudizio d'appello, dovendo, in tal caso, il giudice dell'impugnazione confrontarsi con il sapere scientifico introdotto nel processo di primo grado dai consulenti tecnici di parte e posto alla base della sentenza impugnata.
•Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 18 ottobre 2019 n. 42868
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