Penale

Obbligo di notifica all’amministratore di sostegno che è tutore dell’infermo di mente

L’assistenza del tutore a seguito di interdizione giudiziale è obbligatoria a pena d nullità assoluta. A differenza dell’interdizione legale che non presuppone il dato dell’infermità di mente

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di Paola Rossi

All’amministratore di sostegno del detenuto asperger e che sia già tutore del soggetto autistico a seguito di interdizione giudiziale va dato avviso dell’udienza davanti al magistrato di sorveglianza. Nel caso venivano richieste opzioni terapeutiche alternative all’assistenza prevista dall’istituzione carceraria, proprio a causa dell’infermità di mente accertata. A differenza del caso della pena accessoria dell’interdizione legale che di per sé non esclude la consapevole partecipazione al processo. Nel caso concreto il condannato era stato prima interdetto giudizialmente con contestuale nomina di un tutore, poi sottoposto a tutela con la nomina ad amministratore di sostegno del medesimo tutore e successivamente interdetto legalmente con conseguente nomina da altro tutore.

La Cassazione penale - con la sentenza n. 28929/2024 - ha accolto il ricorso del detenuto che si era visto respingere in sede di ottemperanza l’istanza per ricevere le dovute cure da figure professionali terze specializzate invece che dall’educatrice carceraria preposta. Si tratta della cosiddetta progettualità trattamentale da stabilirsi a favore di soggetti affetti da problemi specifici.

Ma di fatto la Corte Suprema non entra nel merito della domanda rigettata in quanto ha accolto direttamente il motivo assorbente gli altri, che lamentava la violazione dell’articolo 166 del Codice di procedura penale in materia di notificazioni a imputati interdetti o infermi di mente. La norma stabilisce che in caso di imputato interdetto le notificazioni vadano effettuate al tutore nominato al soggetto.

In effetti, nel caso concreto, l’iinterdizione legale era sopravvenuta alla già intervenuta interdizione giudiziale del ricorrente e poi il suo tutore veniva designato anche suo amministratore di sostegno. Ma nessuna notifica era stata fatta a quest’ultimo dell’avviso di fissazione dell’udienza davanti al giudice di sorveglianza. Notifca proprio mirata, va detto, a garantire che il percorso/sostegno terapeutico di cui necessita una persona in stato di infermità mentale sia discusso in contradditorio con il soggetto che lo tutela.
Non è quindi la qualità di amministratore di sostegno, ma quella di tutore a far scattare l’obbligo di notificargli gli atti del processo. E tale obbligo non dipende dall’intervenuta interdizione legale che impedisce all’interdetto di disporre del suo patrimonio e che non presuppone uno stato di infermità mentale del soggetto sottoposto alla sanzione penale accessoria.

Va detto che la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza, nel caso concreto era mancata anche nei confronti del Dap l’articolazione penitenziaria precipuamente preposta a gestire le condizioni di vita in carcere e, di sicuro, parte necessaria in un giudizio in materia di progettualiità trattamentale dei detenuti infermi di mente.

Conclude la Cassazone penale affermando che se è vero che il giudice non è tenuto valutare la capacità di partecipare al processo da parte dell’imputato affetto da problemi psichci è pur vero che di fronte all’interdizione giudiziale del detenuto asperger tale incapacità è presupposta, almeno al fine di affermare la necessaria partecipazione al processo del tutore e ritenere insufficiente la mera assistenza teecnica di un avvocato difensore.

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