Occorre la forma scritta nel contratto di patrocinio legale con la Pa
Contratti - Formazione - Forma - Contratto di patrocinio legale - Pubblica amministrazione - Requisito della forma scritta "ad substantiam" - Conferimento di procura generale ai sensi dell'art. 83 cod. proc. civ. - Condizioni
Il requisito della forma scritta "ad substantiam" per i contratti della P.A. è soddisfatto nel contratto di patrocinio legale mediante il rilascio al difensore, ai sensi dell'art. 83 cod. proc. civ., con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di una procura generale alle liti purché in essa sia puntualmente fissato l'ambito delle controversie per le quali opera.
• Corte di cassazione, sezione VI- 3, ordinanza 24 febbraio 2015 n. 3721
Procura alla lite – Negozio unilaterale di conferimento della rappresentanza in giudizio - Distinzione dal contratto di patrocinio - Negozio bilaterale con cui si conferisce l'incarico al professionista - Procura conferita per iscritto dal cliente - Art. 83 cod. proc. civ. - Accettazione da parte del professionista - Concreto esercizio della rappresentanza giudiziale tramite atto difensivo sottoscritto - Configurabilità del contratto di patrocinio tra ente pubblico e professionista - Sussistenza del requisito della forma scritta ”ad substantiam” - Presenza di tutti i requisiti necessari del contratto di patrocinio con la Pubblica Amministrazione
La procura alla lite, quale negozio unilaterale di conferimento della rappresentanza in giudizio, si distingue dal contratto di patrocinio, negozio bilaterale, con cui si conferisce l'incarico al professionista. Orbene, qualora la procura conferita per iscritto dal cliente, ai sensi dell'art. 83 c.p.c., sia accettata dal professionista con il concreto esercizio della rappresentanza giudiziale tramite atto difensivo sottoscritto, può configurare il contratto di patrocinio tra ente pubblico e professionista, soddisfacendone anche il requisito della forma scritta ad substantiam, atteso che sono presenti tutti i requisiti necessari del contratto di patrocinio con la Pubblica Amministrazione. Ed infatti, sussiste l'incontro di volontà tra ente pubblico e difensore, la funzione economico-sociale del negozio, l'oggetto e la forma scritta, requisito proprio di tutti i contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione e che risponde all'esigenza di identificarne il contenuto negoziale, rendendo possibili i controlli dell'Autorità tutoria e che, nel caso di rappresentanza in giudizio, è rinvenibile nel collegamento necessario, funzionale e di contenuto tra la procura alla lite, sottoscritta dal rappresentante dell'ente pubblico e l'atto di difesa sottoscritto dal difensore. In altri termini, l'atto di difesa, sottoscritto dal difensore, si correla alla procura alla lite, sottoscritta dalla parte ed, in mancanza di diverse previsioni degli interessati, perfeziona l'accordo di patrocinio in forma scritta, individuandone l'oggetto, per quanto necessario e possibile, nell'attività di difesa della parte, per sua natura non predeterminabile specificamente e nel pagamento del compenso secondo la tariffa forense. In tal modo, si realizza l'accordo tra Ente pubblico conferente e difensore incaricato del patrocinio in forma scritta e ad oggetto determinato.
• Tribunale Milano, sezione V, sentenza 16 maggio 2013 n. 6879
Procedimento civile - Difensori - Mandato alle liti - Contratto di patrocinio - Conferimento della procura ai sensi dell'art. 83 cod. proc. civ. - Esercizio della rappresentanza giudiziale mediante atti difensivi sottoscritti - Configurabilità del requisito della forma scritta "ad substantiam" - Fondamento
In tema di forma scritta "ad substantiam" dei contratti della P.A., il requisito è soddisfatto, nel contratto di patrocinio, con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell'art. 83 cod. proc. civ., atteso che l'esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell'atto difensivo perfeziona, mediante l'incontro di volontà fra le parti, l'accordo contrattuale in forma scritta, rendendo così possibile l'identificazione del contenuto negoziale e i controlli dell'Autorità tutoria.
• Corte di cassazione, sezione VI - 3, ordinanza 16 febbraio n. 2266
Procedimento civile - Difensori - Mandato alle liti - Mandato "ad litem" e mandato sostanziale - Differenze - Ente pubblico - Conclusione del contratto di patrocinio - Forma scritta - Necessità - Rilascio di procura "ad litem" da parte dell'organo rappresentante un ente pubblico - Effetti
In tema di attività professionale svolta da avvocati, mentre la procura "ad litem" costituisce un negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il mandato sostanziale costituisce un negozio bilaterale (cosiddetto contratto di patrocinio) con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte. Ne consegue che, ai fini della conclusione del contratto di patrocinio, non è indispensabile il rilascio di una procura "ad litem", essendo questa necessaria solo per lo svolgimento dell'attività processuale, e che non è richiesta la forma scritta, vigendo per il mandato il principio di libertà di forma. In particolare, nell'ipotesi in cui parte conferente sia l'organo rappresentativo di un ente pubblico (comune), il formale conferimento della procura alla lite e il concreto esercizio della rappresentanza processuale della parte configurano il perfezionamento in forma scritta del sottostante contratto di patrocinio.
• Corte di cassazione, sezione II, sentenza 16 giugno 2006 n. 13963
Procedimento civile - Difensori - Mandato alle liti - Mandato "ad litem" e mandato sostanziale - Differenze - Conclusione del contratto di patrocinio - Rilascio di procura "ad litem" - Necessità - Esclusione - Forma scritta - Necessità - Esclusione - Versamento di un fondo spese o di un anticipo sul compenso - Necessità - Esclusione - Fondamento
In tema di attività professionale svolta da avvocati, mentre la procura "ad litem" costituisce un negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il mandato sostanziale costituisce un negozio bilaterale (cosiddetto contratto di patrocinio) con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte. Ne consegue che, ai fini della conclusione del contratto di patrocinio, non è indispensabile il rilascio di una procura "ad litem", essendo questa necessaria solo per lo svolgimento dell'attività processuale, e che non è richiesta la forma scritta, vigendo per il mandato il principio di libertà di forma. Nè rileva, ai fini della conclusione del contratto di patrocinio, il versamento, anticipato o durante lo svolgimento del rapporto professionale, di un fondo spese o di un anticipo sul compenso, sia perché il mandato può essere anche gratuito, sia perché, in caso di mandato oneroso, il compenso e l'eventuale rimborso delle spese sostenute possono essere richiesti dal professionista durante lo svolgimento del rapporto o al termine dello stesso.
• Corte di cassazione, sezione II, sentenza 18 luglio 2002 n. 10454