Occupazione abusiva di demanio marittimo per chi sconfina sull'arenile
Il proprietario di un terreno confinante con il demanio marittimo non può delimitare la sua proprietà recintando l'arenile e sconfinando su una porzione di demanio marittimo, anche se per effetto delle mareggiate lo stato dei luoghi è mutato. In tal caso non si verifica alcuna sdemanializzazione tacita dell'area. Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza n. 17424 depositata ieri, con la quale i giudici di legittimità hanno confermato la condanna per il reato di occupazione abusiva della proprietà demaniale, prevista dall'articolo 1164 del Codice della navigazione.
Il caso - A dare origine al giudizio vi era l'accusa di occupazione “sine titulo” del demanio marittimo rivolta nei confronti di un uomo proprietario di un terreno confinante con l'arenile. In seguito a un sopralluogo della Capitaneria di Porto del luogo, veniva accertata infatti una illegittima occupazione di una porzione di demanio marittimo di circa 90 mq. In sostanza, al fine di recintare e dividere la sua proprietà da quella demaniale, il proprietario aveva apposto paletti, recinzioni metalliche e muretti di cemento sui diversi lati del terreno andando però a sconfinare sul demanio marittimo, ampliando in tal modo il suo cortile e ottenendo un accesso diretto sulla spiaggia.
Condannato in primo grado, il proprietario si rivolge subito in Cassazione dove cerca di difendersi dall'incriminazione di occupazione abusiva di spazio demaniale sottolineando che la sua condotta derivava in realtà dalla difficoltà oggettiva di individuare con precisione i confini demaniali per via del mutamento originario dello stato dei luoghi dovuto al ritirarsi del mare, che aveva favorito la trasformazione della spiaggia in arenile, con il conseguente «venir meno dei caratteri del demanio marittimo nell'area oggetto di presunta occupazione» e dell'uso pubblico del bene, dunque, della stessa configurabilità dell'illecito. Per giunta, la stessa relazione della Capitaneria dava atto di una sdemanializzazione tacita dell'area.
La decisione - La Cassazione non condivide questa tesi e conferma la condanna per il proprietario, reo di aver illegittimamente sconfinato sul demanio marittimo, essendo nella specie il mutamento dei luoghi dovuto non tanto al ritirarsi del mare, quanto piuttosto alle opere dell'uomo, come pavimentazioni e messa a dimora di piante ornamentali. D'altra parte, afferma la Corte, la demanialità non deve necessariamente risultare dalle risultanze catastali, «soprattutto laddove si consideri che, trattandosi di demanio naturale, l'ampiezza del lido del mare e della spiaggia può variare in modo anche notevole a seconda che i loro caratteri obiettivi (natura sabbiosa o ghiaiosa del terreno, eccetera) si presentino in modo più o meno esteso verso al terraferma». Ciò non significa però che la zona interessata possa considerarsi sdemanializzata in maniera tacita. Difatti, sostiene il Collegio, affinché la sdemanializzazione si realizzi è necessaria «l'adozione di un espresso e formale provvedimento della competente autorità amministrativa, avente carattere costitutivo», non essendo sufficiente la sola circostanza che un bene non sia più adibito anche da lungo tempo a uso pubblico.
Corte di cassazione – Sezione III penale – Sentenza 28 aprile 2016 n. 17424