Immobili

Occupazione abusiva di immobile: il danno è presunto anche senza prova della volontà di utilizzo

Nota a Corte di Cassazione, sentenza n. 30984 del 7 novembre 2023

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di Vittorio Provera*

Allorché si discute del danno da occupazione abusiva o senza titolo di un immobile, anche in presenza di un contratto di locazione o di comodato scaduto, non è necessaria la prova di un danno concreto, essendovi una presunzione iuris tantum della sussistenza del pregiudizio. In tale contesto risulta irrilevante, al fine di negare il danno, sostenere un intenzionale disinteresse dei proprietari in merito alla possibilità o volontà di un utilizzo economico del bene.

Il principio è stato recentemente affermato dalla Corte di Cassazione con la pronuncia 30984 del 7 novembre 2023. La vicenda trae origine da una vertenza avviata dai proprietari di un immobile per ottenere il risarcimento del danno determinato da abusiva occupazione da parte dei convenuti. Nell’ambito del giudizio di merito, la Corte di Appello, pur aderendo alla tesi secondo cui il danno da occupazione illegittima di un immobile è in re ipsa, aveva tuttavia ritenuto che la relativa presunzione risulterebbe superata allorché viene allegato che il proprietario si sarebbe intenzionalmente disinteressato del bene, posto che non sarebbe stata né allegata né provata la possibilità o volontà di locare, utilizzare o vendere il bene. Sulla base di tale ragionamento era stata respinta la domanda risarcitoria.

Avverso la pronuncia è stato proposto ricorso in Cassazione dai proprietari, lamentando un manifesto errore di interpretazione della giurisprudenza ed una palese contraddizione della decisione di merito. I Giudici di legittimità hanno ritenuto fondata tale doglianza richiamando, innanzitutto, la pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 33645 del 15 novembre 2022), la quale ha statuito che, nel caso di occupazione senza titolo, vi è una presunzione iuris tantum della sussistenza del danno in capo al proprietario, stante la tendenziale normalità del pregiudizio per il medesimo, correlato alla concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento diretto o indiretto (quest’ultimo mediante concessione dell’uso a terzi dietro corrispettivo).

Facendo applicazione di tale principio, i Giudici di legittimità hanno ora affermato che questa presunzione non può essere vinta o superata dalla mera affermazione di un intenzionale disinteresse del proprietario, in quanto non avrebbe allegato o dimostrato la volontà di utilizzare il bene o di volerlo vendere o porre in locazione.

Ne consegue che, in mancanza di una specifica e fondata contestazione del convenuto in ordine all’esistenza di un pregiudizio, il danno deve essere sempre riconosciuto e liquidato, anche con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro con i canoni di locazione di mercato.

Si tratta di una pronuncia significativa, al fine di agevolare la definizione di una tipologia di contenzioso assai frequente e fonte di pronunce contrastanti, scoraggiando anche l’abuso del ricorso ad azioni dilatorie.

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*A cura di Vittorio Provera, Partner Studio Trifirò & Partners Avvocati

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