Occupazione senza titolo e rifiuto del conduttore a sottoscrivere il contratto di locazione
Nota a Tribunale di Torino – Giudice Carbone, VIII sezione civile, sentenza 15/10/2024
La vicenda in esame riguarda uno degli argomenti di maggiore attualità in materia di immobili, nello specifico la mancata sottoscrizione di un contratto di locazione e l’occupazione senza titolo del bene immobile.
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. il proprietario di un immobile a Torino deduceva di aver consegnato l’immobile ad una persona concordando l’importo del canone in euro 300,00 mensili, consegnando all’aspirante conduttore in modo anticipato le chiavi del proprio immobile, in vista dell’imminente stipula del contratto di locazione.
La ricorrente aggiungeva che, dopo la consegna dell’immobile, il convenuto si rifiutava di sottoscrivere il contratto, si rifiutava di pagare somme a titolo di indennità di occupazione, costringendo la proprietaria a richiedere formalmente il rilascio dell’immobile dapprima con diffida e poi con mediazione, senza esito e senza partecipazione dell’occupante.
Il Giudice di primo grado evidenzia nel provvedimento come è onere del convenuto dimostrare l’esistenza di un valido titolo legittimante l’occupazione ed il godimento del bene, ma nel caso di specie la proprietaria dell’immobile ha provato per testi che il convenuto è nella disponibilità dell’immobile e che si rifiuta di rilasciarlo.
Il resistente, non costituendosi in giudizio, non aveva potuto provare di avere un titolo che lo legittimava nell’occupazione del bene immobile.
Dunque, il rilascio è immediatamente esigibile in quanto assente un valido contratto di locazione, non essendo peraltro applicabile l’art. 56 della L. 392/78.
Ne deriva, quindi, l’accertamento da parte del Giudice dell’occupazione senza titolo dell’immobile sito in Torino, con conseguente condanna all’immediato rilascio dell’immobile in favore del proprietario.
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*Avv. Federico Bocchini, Studio Legale Bocchini Giglioni