Penale

Omessa denuncia abusi edilizi, dirigenti comunali senza responsabilità oggettiva

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Francesco Machina Grifeo

Non risponde automaticamente del reato di "omessa denuncia" (361 c.p.) - nel caso di un abuso edilizio -, il responsabile dell'ufficio tecnico del comune che a seguito della presentazione di un permesso di costruire in sanatoria, non abbia trasmesso la realativa notizia all'autorità giudiziaria. È infatti necessario dimostrare anche la «sussistenza dell'elemento soggettivo» del reato – vale a dire l'effettiva conoscenza della notitia criminis - «non potendosi ipotizzare una responsabilità in capo al pubblico ufficiale in base alla sola funzione amministrativa esercitata all'interno della struttura burocratica del comunale». Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza 16577 di oggi, accogliendo il ricorso di un dirigente di un municipio in provincia di Catania. La Corte di appello invece gli aveva comminato una pena di 340 euro. Proposto ricorso, il dirigente ha sostenuto, tra l'altro, di essere il coordinatore di «ben otto servizi, tra i quali anche quello di Urbanistica e Repressione Abusivismo Edilizio», e che ciascun settore, a sua volta, era retto da un responsabile «cui competeva l'istruttoria delle pratiche assegnate», mentre lui si limitava «a sottoscrivere i provvedimenti finali».

Una tesi accolta dalla Suprema corte che sottolinea come nonostante i «plurimi rilievi tesi ad evidenziare una assenza di conoscenza della pratica relativa all'immobile oggetto di sanatoria, i giudici di merito hanno ritenuto il dirigente responsabile sulla base della sola posizione apicale ricoperta». In senso contrario, prosegue la decisione, la Cassazione ha da tempo evidenziato che «non risponde di omessa denuncia di reato il sindaco che ometta di portare a conoscenza dell'autorità giudiziaria il contenuto delle domande di sanatoria per abusi edilizi pervenute all'amministrazione, o ne ritardi la trasmissione informale, richiesta dall'A.G» (n. 5499/1985). Un principio, aggiunge la Corte, «tranquillamente esportabile in capo al Dirigente dell'Ufficio tecnico cui oggi compete l'accertamento di conformità ex art. 36 Dpr 6 giugno 2001, n. 380».

Ciò non vuol dire, si affretta a precisare la sentenza, che il dirigente «non possa rendersi astrattamente responsabile del delitto di omessa denuncia di un fatto di reato di cui sia venuto a conoscenza in ragione dell'espletamento della funzione, e ciò a maggior ragione quando vengono coinvolti interessi connessi alla salvaguardia del territorio alla cui tutela il pubblico ufficiale è preposto». «Ma non è possibile che tale obbligo/dovere di denuncia si estenda sino a ricomprendere le molteplici evenienze che involgono il campo d'azione dell'esercizio della funzione amministrativa e senza in concreto accertare se la notizia di reato sia stata realmente apprezzata dal soggetto agente».

In ultimo la Cassazione ricorda un proprio precedente (12021/2014) secondo cui il reato non scatta neppure a fronte della condotta del pubblico ufficiale che, dinanzi alla segnalazione di un fatto avente connotazioni di possibile rilievo penale, disponga i necessari approfondimenti all'interno del proprio ufficio, al fine di verificare l'effettiva sussistenza di una "notitia criminis", e non di elementi di mero sospetto. Un richiamo che pone ancora una volta l'accento sulla necessità della previa verifica dell'elemento soggettivo.

Corte di cassazione - Sentenza 16 aprile 2019 n. 16577

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