Penale

Omessi versamenti, niente confisca sul profitto con il decreto penale di condanna

La Cassazione 30296: la misura per la speciale procedura di definizione del processo è possibile solo sul prezzo del reato

di Laura Ambrosi

Il decreto penale di condanna per delitto tributario non può prevedere la confisca del profitto del reato: la misura infatti, per la speciale procedura di definizione del processo, è possibile solo sul prezzo del reato. A stabilirlo è la Cassazione con la sentenza 30296/2020 depositata il 2 novembre.

La vicenda trae origine dal rigetto di un’istanza di riesame proposta da un imprenditore contro un decreto di sequestro per il reato di omesso versamento di ritenute (articolo 10-bis del Dlgs 74/2000).

L’imputato ricorreva in Cassazione lamentando l’illegittimità del sequestro poiché era già stato emesso il decreto penale di condanna per i medesimi fatti del procedimento cautelare.

La Suprema corte pur rigettando il ricorso ha fornito alcune importanti precisazioni sulla norma. Il decreto penale di condanna è un provvedimento emesso dal Gip su richiesta del Pm quando ritiene si debba applicare una pena pecuniaria anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva. Nei reati tributari generalmente interessa i delitti di omesso versamento. La previsione è stata introdotta per favorire la celere risoluzione dei processi, in quanto il provvedimento viene emesso senza la fase dibattimentale, presentando, peraltro, indubbi vantaggi per l’interessato.

Il decreto, infatti, non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali, né l’applicazione di pene accessorie. Inoltre il delitto è estinto se nel termine di cinque anni, l’imputato non ne commette un altro della stessa indole. L’interessato, ove ritenga illegittimo il decreto penale emesso nei suoi confronti, può opporsi.

Nel caso esaminato l’imputato riteneva non applicabile la confisca nei suoi confronti in presenza di decreto di condanna e di reato tributario. L’articolo 460 del Codice di procedura penale prevede, in presenza di decreto, la confisca solo nei casi espressamente disciplinati dall’articolo 240 del Codice di procedura penale. Ai fini penal-tributari, invece, tale confisca è disciplinata da legge speciale (articolo 12-bis del Dlgs 74/2000). Secondo la difesa, la normativa sul decreto di condanna non richiama esplicitamente la confisca di cui alla norma tributaria, e pertanto non poteva essere applicata la misura.

La Cassazione innanzitutto ha precisato che la confisca prevista ai fini fiscali ha funzione sanzionatoria, essa è una forma di punizione nei confronti del reo e mira a colpirlo nei suoi beni. Dalla lettura delle due disposizioni (fiscale e codice di procedura penale), emergono similitudini tali da considerare astrattamente possibile anche la confisca per reati tributari per la condanna derivante da semplice decreto.

Tuttavia, secondo la Suprema corte è rilevante che il Codice di procedura penale preveda la confisca dinanzi ad un decreto di condanna per il prezzo del reato, con la conseguenza che tale misura debba essere esclusa ove sussista solo il profitto (ossia il vantaggio economico ricavato per effetto del delitto).

Nella specie, il reato tributario è caratterizzato dalla sussistenza del profitto e solo raramente anche del prezzo, inteso come il corrispettivo ricevuto per aver commesso l’illecito fiscale. Da qui la decisione della Suprema corte di escludere, in assenza del prezzo del reato, la confisca dinanzi al decreto penale di condanna.

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