Omicidio stradale: le concause che fanno diminuire le sanzioni
La legge 41 del 2016 sull’omicidio e le lesioni personali stradali ha attribuito un ruolo cruciale al concorso di cause negli incidenti con morti o feriti gravi. Infatti le nuove pene edittali - comprese quelle previste per l’uso di droghe e l’abuso grave di alcol o - possono essere dimezzate in presenza di una concausa di qualunque origine e natura, tanto da consentire al giudice di applicare sanzioni quasi identiche a quelle previste prima del 2016.
Inoltre, se la condotta dell’interessato ha avuto un’efficacia del tutto marginale nell’incidente, la pena può scendere ancora, perché in questo caso non scatta il “blocco” delle attenuanti previsto nelle ipotesi aggravate di omicidio e lesioni stradali.
Si tratta di norme cui prestare particolare attenzione, dato che dalla loro applicazione pratica può derivare una sanzione mite, senza revoca della patente, al posto di una pena detentiva da scontare in carcere, accompagnata dal divieto di guidare fino a 30 anni. Peraltro, sono frequenti gli incidenti causati, o aggravati, da un insieme di disattenzioni spesso banali, e negligenze di vario genere.
L’impatto
Sino al 2016 il Codice penale non prevedeva un’attenuante per il concorso di cause negli incidenti stradali. La legge 41 ha introdotto i delitti di omicidio stradale e lesioni stradali gravi e gravissime, caratterizzati da pene detentive molto severe; nel contempo ha previsto – al comma 7 dei nuovi articoli 589-bis e 590-bis del Codice penale - che le pene possano essere diminuite fino alla metà se l’evento non è esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole.
L’attenuante non può essere bilanciata con le aggravanti previste dai nuovi reati (abuso di alcol o droghe, condotte di guida particolarmente pericolose, fuga del conducente), perché l’articolo 590-quater stabilisce che la diminuzione si calcola sulla pena prevista per l’ipotesi aggravata. L’unico caso in cui il giudice può derogare a questa regola è quando ravvisa a carico del reo l’attenuante della minima partecipazione, prevista dall’articolo 114 del Codice penale. Non è una variabile di poco conto: le due attenuanti possono concorrere, determinando – nel contempo - l’inefficacia del “blocco” previsto dall’articolo 590-quater e la diminuzione di pena fino alla metà prevista dal comma 7 degli articoli 589-bis e 590-bis.
In pratica, significa che un omicidio stradale aggravato da abuso di alcol o droghe, per cui è prevista una pena minima di 8 anni, può essere punito, nel caso di rito alternativo premiale come il giudizio abbreviato o il patteggiamento, con una pena inferiore a 1 anno di reclusione.
La «minima partecipazione»
La linea che distingue la diminuente del concorso di cause da quella della minima partecipazione non è così sottile. La Cassazione, in diverse sentenze, ha spiegato che l’attenuante prevista dall’articolo 114 può scattare solo se il ruolo assunto dal reo ha avuto un’efficacia quasi insignificante nel causare l’evento, cioè tale da poter essere avulsa dalla successione delle condotte che lo hanno determinato senza apprezzabili conseguenze pratiche sul risultato complessivo: ciò la rende incompatibile con le condotte di guida più pericolose, come inversioni di marcia, sorpassi azzardati, attraversamento di intersezioni stradali con semaforo rosso.
Paradossalmente, essa può invece convivere con ipotesi di abuso di alcol o droghe non accompagnate da altre trasgressioni del Codice della strada: si pensi a un incidente in cui la responsabilità quasi esclusiva è della vittima (perché ad esempio correva a folle velocità, o contromano), mentre lo stato di ebbrezza del reo, magari di poco superiore del consentito, non ha avuto alcuna reale efficacia causale.
Molto più frequenti possono essere i casi di concessione della diminuente speciale del concorso di cause senza che si ponga il problema della minima partecipazione del reo: come ha ricordato di recente la Cassazione (sentenza 13103/2019), la prima attenuante ricorre ogni volta in cui «sia stato accertato un comportamento colposo, anche di minima rilevanza, della vittima o di terzi». Ciò significa che basta poco per applicare, di fatto, le pene precedenti al 2016.
Le cause concorrenti secondo la Cassazione