Penale

Omicidio stradale, legittima la sola sospensione della patente se non c'era stato di ebbrezza

Se il reato non è aggravato dalla guida in stato di ebbrezza o sotto influenza di stupefacenti e il giudice dispone la revoca è tenuto a motivarla ampiamente

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di Domenico Carola

Se il reato non è aggravato dalla guida in stato di ebbrezza o sotto influenza di stupefacenti la sola sospensione della patente è legittima e, anzi, se il giudice dispone la revoca è tenuto a motivarla ampiamente. Questo è quello che hanno deciso i giudici della quarta sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 27476 del 16 luglio 2021.

Il fatto - Un automobilista veniva condannato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trento, con sentenza emessa nella sua qualità di giudice competente su conforme richiesta delle parti, riconosciutegli le circostanze attenuanti ex normativa sull'omicidio stradale valutata la diminuzione per il rito, alla pena di mesi sei di reclusione e sospensione della patente di guida per anni due per il reato di omicidio stradale. Ricorre l'imputato lamentando che il giudice del patteggiamento, con la sentenza impugnata, ha disposto, tra l'altro, la sospensione della patente di guida per anni due, pena accessoria, questa, della cui entità non ha fornito giustificazione nella motivazione della sentenza impugnata, benché applicata nella misura pari "al valore medio edittale" e, comunque, in senso sproporzionato rispetto alla sanzione penale, applicata invece in misura minima e senza dar conto del computo effettivo in relazione alla sua riduzione fino a un terzo.

La decisione - Gli Ermellini ritenuti infondati i motivi del ricorso lo respingono sostenendo che nel caso de quo, venendo in contestazione il reato di omicidio stradale, il giudice del patteggiamento ha applicato la normativa disciplinante le sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati, norma che, va ricordato, prevedeva che, se vi fosse stata condanna per omicidio stradale o per lesioni personali stradali gravi o gravissime, il giudice era tenuto ad applicare la sanzione accessoria della revoca della patente.
Il rigore della norma è stato, tuttavia, temperato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 88/2019 con la quale i giudici delle leggi hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222 comma secondo quarto periodo, del codice della strada, "nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, per i reati di cui all'omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma secondo dell'art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli articoli sull'omicidio stradale e delle lesioni personali stradali gravi o gravissime". Il caso era speculare rispetto a quello oggi in esame, e anche in quello, di fronte a un omicidio stradale non aggravato ai sensi del secondo e terzo comma, era sembrato incongruo che, come nei casi più gravi, il giudice fosse tenuto all'applicazione automatica ex lege della revoca della patente di guida. La pronuncia della Corte Costituzionale di cui si è appena detto gli ha dato, allora, la possibilità di valutare, nel caso concreto, se non fosse da applicare la sanzione meno afflittiva della sospensione del titolo abilitativo alla guida. Ebbene, è proprio quanto ha fatto, nel caso che ci occupa, il giudice del patteggiamento, che ha optato per la sanzione amministrativa accessoria meno gravosa (la sospensione della patente di guida in luogo della revoca). E l'ha applicata, tenuto conto del massimo possibile di quattro anni, in anni due.

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