Civile

Organismo di vigilanza, controlli a tutto campo dagli appalti all’antincendio

Compiti molto complessi ribaditi dalle linee guida Inail e dalla giurisprudenza

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di Sandro Guerra

L’organismo di vigilanza (Odv) è definito dall’articolo 6, comma 1, lettera b), del Dlgs 231/2001 come quell’«organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo» cui siano assegnati i compiti di «vigilare sul funzionamento e l’osservanza» dei modelli di organizzazione e gestione e di «curare il loro aggiornamento». La sua istituzione ed effettiva operatività è condizione necessaria – anche se non sufficiente – perché il modello abbia, a seconda dei casi, efficacia esimente o di mitigazione del trattamento sanzionatorio (riduzione della sanzione pecuniaria nel caso di adozione post crimen del modello, inapplicabilità delle sanzioni interdittive).

Ora, se da un lato l’omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Odv è prevista dalla legge come elemento che rende ininfluente la presenza del modello (articolo 6, comma 1, lettera d, Dlgs 231/2001), dall’altro va detto che, soprattutto nelle imprese di grandi dimensioni, molteplici sono i compiti che esso dovrebbe svolgere. L’Inail, ad esempio, proprio in questi giorni ha diffuso le “Linee di indirizzo per l’applicazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro per l’industria chimica”, documento che – come previsto dall’articolo 30, comma 5, Dlgs 81/2008 in materia di sicurezza e salute dei lavoratori – rappresenta una bussola per la redazione dei modelli, che «si presumono conformi» per le parti corrispondenti, così la norma, ove quelle indicazioni siano seguite.

L’Appendice suggerisce le informazioni da inviare all’Odv (cosiddetti flussi informativi), «sulle quali basare la vigilanza» e l’elenco è sterminato. Per citarne solo alcune:

- segnalazioni da parte dei lavoratori,

-verbali di sopralluogo di RSPP e medico competente,

- certificazioni di conformità di attrezzature, macchine o impianti, - Scia degli impianti antincendio,

- adempimenti connessi agli appalti (DUVRI, PSC, PSS, nomine CSE e CSP),

-registri antincendio,

-esiti delle simulazioni d’emergenza.

La giurisprudenza di merito, nella recente sentenza di appello del processo a carico di alcuni esponenti della Banca popolare di Vicenza (Corte d’appello di Venezia, 4 gennaio 2023, n. 3348), è tornata ad occuparsi dei poteri dell’Odv e delle indispensabili caratteristiche di autonomia e indipendenza che dovrebbe avere, confermando la responsabilità dell’ente già accertata in primo grado (Tribunale di Vicenza, 17 giugno 2021, n. 348): il modello organizzativo, stando alla decisione, avrebbe introdotto un Odv «privo di autonomia effettiva rispetto alla direzione societaria», perché presieduto dal direttore della funzione internal audit (dipendente gerarchicamente dalla direzione generale e funzionalmente dall’organo amministrativo), affiancato da due professionisti esterni (già retribuiti da società riconducibili all’ente incolpato). Quanto all’attività dell’Odv, prosegue la sentenza, sarebbe emersa «una “osmosi” di fatto pressoché completa tra l’Odv ed i vertici aziendali, tanto da rendere del tutto impalpabili i margini di autonomia ed effettività dell’attività di controllo»; i verbali delle riunioni sarebbero «la plastica espressione di un organismo che interpretava il proprio ruolo in modo meramente formale» non risultando «alcuna programmazione di attività di verifica».

Il Tribunale di Milano, occupandosi di alcune operazioni su derivati della Banca Monte dei Paschi, si era già incamminato su un sentiero simile, rilevando come l’Odv sebbene sulla carta «munito di penetranti poteri di iniziativa e controllo», avesse abdicato ai compiti «funzionali alla prevenzione dei reati» omettendo i dovuti accertamenti «nonostante la rilevanza del tema contabile» e, soprattutto, «assistendo inerte agli accadimenti e limitandosi a insignificanti prese d’atto nella vorticosa spirale degli eventi», che secondo i giudici avrebbero potuto essere scongiurati con un più «accorto esercizio delle funzioni di controllo» (Tribunale di Milano, 7 aprile 2021, n. 10748).

Bisogna però chiedersi come possa, nella pratica, un organo, dotato di una formazione generalmente molto distante dall’operatività concreta dell’ente, assolvere agli innumerevoli compiti assegnati. Soprattutto quando i compensi previsti mal si conciliano con quella presenza costante e a tempo pieno che la teoria imporrebbe.

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