Famiglia

Padre separato moroso, il giudice tutelare può sbloccare lo stop all’espatrio deciso dal Questore

di Selene Pascasi

Deve rivolgersi al giudice tutelare il padre separato per chiedere di sbloccare lo stop all’espatrio deciso dal Questore a causa della revoca del consenso della moglie per il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento alle figlie. La libertà personale, difatti, non può essere limitata definitivamente dall’autorità amministrativa. Non è invece possibile ottenere l’annullamento del decreto del Questore dai giudici amministrativi. Lo affermano le Sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza 20443 del 28 settembre 2020.

Il caso
La vicenda riguarda un padre separato che - saltato il mantenimento sancito dal tribunale - si era visto revocare dall’ex moglie il consenso all’espatrio, con conseguente ritiro del passaporto e annotazione «non valido ai fini dell’espatrio» apposta sui documenti.

L’uomo chiede l’annullamento del decreto del Questore, prima al Tar e poi al Consiglio di Stato, ma non lo ottiene. Con il ritiro del passaporto, spiegano i giudici amministrativi, l’autorità aveva esercitato un potere vincolato previsto per il venir meno dell’assenso dell’altro genitore da norme apposite (articolo 3, comma 1, lettera b, e 12, comma 1, legge 1185/1967).

La revoca del consenso aveva nei fatti “azzerato” la discrezionalità dell’autorità amministrativa, prevalendo la tutela del minore sulla libertà di espatrio del genitore. E se la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo protegge la libertà di circolazione, la Cedu (sentenza 2/12/14, Battista c. Italia) apre all’ingerenza statale proprio per garantire che il genitore assolva gli obblighi alimentari.

Il ricorso in Cassazione
Non convinto, il padre si rivolge alla Cassazione. Gli Stati dell’Unione, contesta, possono limitare la libertà di circolazione e soggiorno dei cittadini solo per motivi di ordine, sicurezza o sanità pubblici e non per ragioni economiche come - nella vicenda - il timore che, espatriando, si sarebbe sottratto ai doveri di mantenimento.

Le Sezioni unite confermano però che il ritiro del passaporto e l’annotazione «non valido per l’espatrio» sui documenti del genitore obbligato a versare gli alimenti sono, revocato l’assenso dell’altro, decisioni vincolate per l’amministrazione e vincolanti per il giudice amministrativo.

Il ricorrente, marcano le Sezioni Unite, avrebbe piuttosto dovuto rivolgersi al giudice tutelare, che poteva valutare la proporzionalità e la temporaneità della misura restrittiva del ritiro del passaporto. L’intervento del giudice tutelare è una via sempre accessibile, precisano le Sezioni Unite, posto che la privazione della libertà personale (mai automatica) non è rimessa definitivamente all’autorità amministrativa, ma spetta al giudice sia per Costituzione che per norme convenzionali. Non a caso, i provvedimenti del giudice tutelare sono modificabili o revocabili.

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