Penale

Parafarmacia, titolare non ha colpa nell’illecita vendita di medicinali da banco se inconsapevole

I farmaci possono essere venduti in tali esercizi commerciali solo alla presenza di un farmacista che non risponde automaticamente per la condotta di chi abbia proceduto alla vendita senza detenere il titolo professionale

di Paola Rossi

La titolare della parafarmacia regolarmente iscritta all’ordine professionale dei farmacisti non concorre nel reato di abusivo esercizio della professione per la condotta di altra persona presente al’interno dell’esercizio commerciale e che abbia provveduto non autorizzata alla vendita di farmaci da banco o di automedicazione e senza avere il titolo professionale di farmacista.

Infatti, per quanto riguarda l’autorizzazione ex Dl 223/2006 delle parafarmacie alla vendita di farmaci da banco, la legge impone che questi vadano comunque offerti e venduti alla clientela sotto la supervisione di chi sia in possesso del titolo abilitante di farmacista.

Ma ai fini di una condanna anche solo per concorso nel reato, è la condotta personale che deve emergere, quale fonte di responsabilità penale per esercizio abusivo della professione. E questa non può sorgere in caso di totale inconsapevolezza del comportamento tenuto da un altro soggetto a meno di rilevante omissione.

Infatti, al fine di integrare il reato previsto dall’articolo 348 del Codice penale va individuata una condotta commissiva od omissiva che abbia almeno concorso alla realizzazione da parte del terzo della fattispecie incriminatrice.

Con la sentenza n. 7100/2025 la Cassazione penale ha quindi annullato senza rinvio “perché il fatto non sussiste” la condanna della titolare di una parafarmacia per concorso nel reato di esercizio abusivo di professione commesso dalla sorella, che nell’arco di 20 minuti aveva venduto più farmaci da banco a diversi clienti.

Il titolare dell’esercizio commerciale, individuato quale parafarmacia, non riveste un’automatica posizione di garanzia che consenta di renderlo responsabile per qualsiasi azione individuale venga posta in essere all’interno del negozio. Ciò vale anche per il caso di violazione del secondo comma dell’articolo 5 del Dl n. 223 del 2006 dove reca la prescrizione del possesso del titolo di farmacista per la specifica vendita dei medicinali che la stessa parafarmacia è abilitata a vendere.

Nel caso concreto la scriminante della responsabilità della titolare della parafarmacia, per l’illecita vendita compiuta dalla sorella, sta nel fatto che non vi fosse stata alcuna specifica autorizzazione da parte della stessa titolare al compimento dell’attività incriminata e anche nella circostanza che - in via generale - questa non avesse dettato alcuna regola organizzativa comprensiva dell’ipotesi di vendita di farmaci da parte di soggetti non abilitati al suo pari.

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