Partecipazione all’assemblea con il diritto di usufrutto non con la nuda proprietà
Al socio nudo proprietario non spetta il diritto di intervento in assemblea nel caso di quote di partecipazione al capitale sociale o di azioni gravate da usufrutto; all’assemblea può partecipare solamente il titolare del diritto di usufrutto (il quale, dalla titolarità dell’usufrutto, deriva il diritto di voto).
È quanto afferma il tribunale di Firenze in un’ordinanza del 27 aprile 2019, priva di precedenti in termini.
Il giudice avvia il suo ragionamento osservando che le norme di riferimento, in questa materia, sono sostanzialmente due:
l’articolo 2352 del Codice civile il quale afferma, da un lato, la spettanza del diritto di voto nell’assemblea dei soci in capo all’usufruttuario e, dall’altro, che l’esercizio dei «diritti amministrativi» per i quali la legge non dispone una disciplina specifica compete sia al socio nudo proprietario che all’usufruttuario;
l’articolo 2370 del Codice civile, secondo il quale all’assemblea dei soci possono intervenire coloro ai quali spetta il diritto di voto.
Dall’analisi combinata di queste norme discendono dunque le seguenti osservazioni: in primo luogo, dato che l’articolo 2370, Codice civile concerne espressamente il diritto di intervento all’assemblea, questo diritto non può essere ritenuto compreso nell’ambito dei «diritti amministrativi» i quali, ai sensi dell’articolo 2352 del Codice civile spettano sia al socio nudo proprietario che all’usufruttuario; in secondo luogo, che l’articolo 2370 del Codice civile deve essere interpretato nel senso che la partecipazione all’assemblea è «strettamente funzionale all’esercizio del voto».
In altre parole, il rilievo secondo il quale la presenza all’assemblea dei soci è funzionale all’esercizio del diritto di voto, porta a concludere che la legge considera il diritto di intervento all’assemblea orientato non tanto a favorire la partecipazione al dibattito assembleare, quanto piuttosto ad agevolare la formazione della volontà sociale mediante appunto l’espressione del voto.
Date queste premesse, secondo il giudice fiorentino, non è desumibile dal sistema normativo «alcun indice idoneo ad attribuire al socio nudo proprietario il diritto di partecipare al l’assemblea».
Tra l’altro, il mancato riconoscimento al nudo proprietario della facoltà di partecipare all’assemblea non lascia il socio privo di alcuna tutela dei propri interessi, in quanto egli può esercitare comunque il diritto di promuovere l’azione di responsabilità verso gli amministratori, il diritto di impugnare le deliberazioni che ritenga invalide e, nella Srl, il diritto di informazione sulla gestione della società riconosciuto ai soci dall’articolo 2476 del Codice civile.
Su quest’ultimo punto va però rammentato che il Tribunale di Palermo (con decisione del 12 marzo 2010) ha ritenuto che, in caso di usufrutto di quota, la legittimazione ad agire per ottenere l’annullamento delle decisioni dei soci spetta all’usufruttuario della quota e non anche al socio nudo proprietario, in quanto privo del diritto di voto.
Tribunale Firenze – Ordinanza 27 aprile 2019