Professione e Mercato

Passaggio generazionale di aziende e partecipazioni sociali in regime di esenzione

OSSERVATORIO PASSAGGIO GENERAZIONALE: L'agevolazione in commento ha l'obiettivo dichiarato di favorire il passaggio generazionale delle imprese di famiglia, come sottolineato in più occasioni sia dall'Amministrazione finanziaria sia dalla Commissione studi tributari del Consiglio Nazionale del Notariato. Di recente ritenuta eccessivamente ampia dalla Consulta che ha comunque riconosciuto come "il pagamento delle imposte di successione o di donazione rischia di mettere in pericolo l'equilibrio finanziario dell'impresa e quindi la sua sopravvivenza"

di Domenico Capone*

Con l'intento di agevolare il passaggio generazionale di azienda, la legge finanziaria del 2007 ha introdotto un'ipotesi di totale esenzione da imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti di aziende o rami di azienda, nonché di azioni o quote sociali, effettuati a favore dei discendenti mediante disposizioni mortis causa, donazioni, atti a titolo gratuito o costituzione di vincoli di destinazione, nonché mediante patti di famiglia. La legge finanziaria per il 2008 ha poi esteso l'agevolazione anche ai trasferimenti effettuati in favore del coniuge.

In particolare, in caso di trasferimento di partecipazioni di società di capitali, il nuovo comma 4-ter dell'art. 3 del d.lgs. n. 346 del 1990 riconosce l'agevolazione limitatamente a quelle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 1, cod. civ. (attraverso la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria). Inoltre, per il mantenimento dell'agevolazione è richiesto che, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento :

(i) i beneficiari di azienda o rami di essa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa, e

(ii) i beneficiari di partecipazioni in società di capitali ne mantengano il controllo. Per le partecipazioni in società di persone l'esenzione spetta indipendentemente dalla percentuale di partecipazione al capitale trasferito.

È necessario, inoltre, che gli aventi causa rendano una dichiarazione con la quale si impegnino ad osservare le predette condizioni.

Il mancato rispetto di una delle predette condizioni comporta la decadenza dall'agevolazione e, quindi, il pagamento dell'imposta nella misura ordinaria, nonché della sanzione amministrativa e degli interessi di mora.

In caso di conferimento della partecipazione da parte dell'avente causa, l'Agenzia delle Entrate nella Circolare 3/E del 2008 ha ritenuto assolta la condizione di prosecuzione dell'attività se, prima del decorso di cinque anni dal trasferimento:

(i) il beneficiario conferisce l'azienda in una società di persone, indipendentemente dal valore della partecipazione ricevuta a fronte del conferimento;

(ii) il beneficiario conferisce l'azienda in una società di capitali, purché, in tal caso, le azioni o quote assegnategli a fronte del conferimento consentano di conseguire o integrare il controllo.

Allo stesso modo, sono consentite le operazioni di trasformazione, fusione o scissione che:

(i) diano origine a società di persone ovvero incidano sulle stesse, a prescindere dal valore della quota di partecipazione assegnata al socio;

(ii) diano origine o incidano su società di capitali, purché il socio mantenga o integri, nella società di capitali, una partecipazione di controllo.


Con la risposta a interpello n. 155 del 28 maggio 2020 , l'Agenzia delle Entrate ha affrontato il caso di tre fratelli che, avendo ereditato in comunione l'intero capitale di una S.p.A. beneficiando dell'esenzione dall'imposta, intendevano attuare una scissione parziale asimmetrica, in esito alla quale sarebbero state costituite tre distinte società di capitali, ciascuna detenuta da uno solo degli eredi, mentre la società scissa sarebbe rimasta di proprietà della comunione ereditaria tra i predetti fratelli.

Rispetto a questa fattispecie, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che "la scissione parziale asimmetrica della società detenuta dalla comunione ereditaria, in tre distinte compagini, ognuna controllata da un erede, con mantenimento del controllo comune soltanto sulle azioni di quello che resta della scissa, comporta la decadenza "parziale" dall'agevolazione fiscale, che prevede l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni. Dopo l'operazione straordinaria, infatti, il controllo in capo allo stesso soggetto, per un periodo non inferiore a cinque anni, così come previsto dalla norma di riferimento, svanirebbe."

L'agevolazione in commento trova la sua matrice nella Raccomandazione comunitaria 94/1069/CE e ha l'obiettivo dichiarato di favorire il passaggio generazionale delle imprese di famiglia, come sottolineato in più occasioni sia dall'Amministrazione finanziaria (da ultimo con risposte ad interpello n. 37 e 38 del 2020) sia dalla Commissione studi tributari del Consiglio Nazionale del Notariato. I notai hanno in particolare evidenziato che la finalità della previsione sia la "neutralizzazione fiscale del trapasso generazionale di ogni realtà od organismo imprenditoriale direttamente [i.e azienda o un suo ramo] o indirettamente [i.e le partecipazioni societarie] produttivo, preservandone efficienza, funzionalità ed unitarietà" (Studio n. 17-2020/T e n. 43-2007/T).

La portata dell'esenzione in commento è stata di recente ritenuta eccessivamente ampia dalla Corte Costituzionale ( sentenza n. 120/2020 ). La Corte, attraverso un'accurata disamina storica della norma, ne ha ricordato l'intento di "facilitare il passaggio generazionale delle imprese a carattere familiare, che costituiscono […] una delle componenti essenziali della struttura produttiva del Paese", e ha riconosciuto come "il pagamento delle imposte di successione o di donazione rischia di mettere in pericolo l'equilibrio finanziario dell'impresa e quindi la sua sopravvivenza".

D'altro canto la Corte ha sottolineato che l'esenzione viene riconosciuta "prescindendo da qualsiasi considerazione delle dimensioni dell'impresa, di particolari congiunture economiche sfavorevoli o di indici dai quali sia desumibile la difficoltà dei successori nel corrispondere l'imposta", potendo riguardare quindi "anche trasferimenti di grandi aziende, di rami di esse o di quote di società, che possono valere centinaia di milioni o addirittura diversi miliardi di euro, vengano interamente esentati dall'imposta, anche quando i beneficiari sarebbero pienamente in grado di assolvere all'onere fiscale".

Nonostante le ragionevoli considerazioni di principio della Corte, risulterebbe difficile individuare in concreto (attraverso indici dimensionali, congiunturali o legati allo stato di difficoltà degli eredi) il discrimine tra le imprese meritevoli e quelle non meritevoli dell'agevolazione. Resta invece largamente condivisa l'opportunità, soprattutto nell'attuale contesto socio-economico, di mantenere in vigore questo regime agevolativo per sostenere la capacità di resilienza e di crescita delle imprese familiari in una fase delicata e complessa come quella del passaggio generazionale. A beneficiarne non sono solo i discendenti dell'imprenditore ma l'impresa stessa e l'intero sistema economico del nostro Paese.

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*Domenico Capone, Head of Wealth Planning and Business Development di UBS Wealth Management in Italia
Assiste i clienti della banca e i loro consulenti su un ampio spettro di tematiche relative alle imprese familiari, con particolare focus su operazioni straordinarie, governance societaria e familiare.

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