Amministrativo

Pat e tutela cautelare, sufficiente la "flaggatura" del relativo modulo

Il Tar Bologna, con il recente decreto presidenziale in esame, affronta in punto di diritto la questione della rilevanza della flaggatura di una casella nel modulo del deposito del ricorso

di Giuseppe Cassano

Il Tar Bologna, con il recente decreto presidenziale in esame, affronta in punto di diritto la questione della rilevanza della flaggatura di una casella nel modulo del deposito del ricorso.
In particolare, il ricorrente nel testo del suo ricorso non aveva espressamente formulato una richiesta di misura cautelare monocratica ex 56 D.Lgs. n. 104/2010 e tuttavia, all'atto del deposito del ricorso stesso, aveva flaggato la relativa casella.

Il sistema della "flaggatura"
In tema è opportuno osservare come, alla luce di nozioni di comune esperienza, in ambito web (ed oggi il processo amministrativo si snoda lungo i binari del PAT) le modalità di opzione spuntando una casella ricorrono non certo infrequentemente al punto che ha assunto accezione non certo specialistica l'impiego del termine flaggare - rispetto al quale assume speculare significato il termine deflaggare - con il quale si viene a designare l'evidenziazione apposta su una casella di spunta, graficamente configurata mediante rettangolino o cerchietto, sulla quale occorre cliccare con il mouse per produrre una scelta (solitamente in un form) (in tema di flaggatura del consenso prestato al trattamento dei dati personali v. Cass. civ., sez. I, 2 luglio 2018, n. 17278).

Nella materia contrattuale
Così, in ambito contrattuale, le modalità di adesione a una proposta, riportate nelle pagine web a essa dedicate ad hoc, si articolano in modo tale che il contraente (anche quando consumatore ex d.lgs. n. 206/2005), ove non interessato all'acquisto (ad esempio di un bene o di un servizio accessorio) è chiamato a rinunciare alla relativa clausola mediante lo spostamento dell'apposito segno grafico dalla casella di accettazione (solitamente predefinita) a quella predisposta per la rinuncia all'acquisto del bene o servizio stesso (si pensi ad esempio a una assicurazione in tema di viaggi): e ciò mediante una attività di optout, con conseguente esigenza di deselezionare (deflaggare) il simbolo di spunta già predisposto nella casella dedicata, posta nella stessa sezione in cui vengono specificate le caratteristiche del bene o servizio (T.a.r. Lazio, Roma, sez. I, 16 giugno 2009, n. 5695; T.a.r. Lazio, Roma, sez. I, 15 aprile 2010, n. 7109).
Restando ancora in tema di contrattualista la Corte Giustizia dell'Unione Europea, sez. III, 21 maggio 2015, n. 322/14 ha affermato che <<l'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento Bruxelles I deve essere interpretato nel senso che la procedura di accettazione mediante "clic" delle condizioni generali di un contratto di vendita, (…), concluso elettronicamente, che contengano una clausola attributiva di competenza, costituisce una comunicazione elettronica che permette di registrare durevolmente tale clausola, ai sensi di tale disposizione, allorché consente di stampare e di salvare il testo di dette condizioni prima della conclusione del contratto>>.
Non è in discussione, quindi, la validità e la vincolatività per l'aderente delle condizioni generali di contratto in tal modo incluse nei contratti conclusi on line, accettate flaggando la relativa casella (in senso positivo alla validità di tali clausole, in conformità a quanto affermato dalla cit. Corte di Giustizia si è espressa Cass. civ., sez. un., 19 settembre 2017, n. 21622 ; v. anche Cass. civ., sez un., ord., 13 febbraio 2020, n. 3561).

Nel giudizio amministrativo
Orbene, venendo ora al giudizio amministrativo, e con più stretto riferimento alla tutela cautelare, è noto come, in base all'art. 56 D.Lgs. n. 104/2010, per l'adozione di un provvedimento cautelare monocratico, occorre necessariamente la sussistenza di una estrema gravità e urgenza tale da non consentire neppure la dilazione fino alla trattazione in sede collegiale nella prima camera di consiglio utile.
Normalmente <<estrema gravità ed urgenza>> rappresentano un quid pluris rispetto al danno grave ed irreparabile, che costituisce (unitamente ad un favorevole apprezzamento sulla fondatezza delle ragioni dedotte dagli interessati) il presupposto ordinario per l'accesso alla tutela cautelare, la cui concessione è riservata in via generale al Collegio.
La tutela cautelare poi non può subire interruzione o limitazioni, essendo essa un corollario indefettibile del principio di effettività della tutela giurisdizionale, che trova il suo fondamento nell'art. 1 D.Lgs. n. 104/2010, negli artt. 24, 103 e 113 Cost., nell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e negli artt. 6 e 13 della CEDU; ciò in quanto i tempi del processo (che possono essere ben più lunghi di quelli operativi dell'attività amministrativa) non devono comportare un pregiudizio per la parte che abbia ragione (T.a.r. Basilicata, Potenza, sez. I, dec., 24 novembre 2020, n. 272).

La misura cautelare monocratica presidenziale
L'eccezionale misura cautelare monocratica presidenziale prevista dall'art. 56 cit. ha funzione strettamente interinale e il relativo "decreto" è per legge efficace sino alla camera di consiglio che costituisce la giusta sede per l'esame della domanda cautelare (Cons. Stato, sez. V, dec. 3015/2017).
Ancora per la misura cautelare monocratica presidenziale qui in esame la legge non prevede, né per il sistema processuale appare configurabile, la via di un distinto e autonomo appello, sicché ogni questione di revisione al riguardo deve essere trattata nel medesimo grado della misura stessa, o con lo stesso mezzo o in occasione della conseguente collegiale camera di consiglio (la cui "ordinanza cautelare" potrà semmai, a letterale tenore dell'art. 62 d.lgs. n. 104/2010, formare oggetto di appello cautelare) (v. anche Cons. giust. amm. Sicilia, dec., 22 maggio 2020, n. 455).

La posizione del Tar di Bologna
Orbene tutto ciò premesso, e nel solco dei capisaldi che governano la materia cautelare come qui brevemente cennata, il Tar Bologna, nel suo intervento in esame, precisa come (alla luce del principio di effettività del processo amministrativo a far conseguire all'interessato i risultati nella propria sfera sostanziale):
- una istanza in calce al ricorso pur <<generica e generalizzata>> di tutela immediata sia sufficiente a integrare le condizioni del precetto ex art. 56 ;
- la <<flaggatura>> del relativo modulo comunque equivalga, nei fatti, a istanza ex art. 56 citato.

I procedimenti amministrativi telematici
Occorre infine un breve cenno ai cd. procedimenti amministrativi telematici in cui la partecipazione avviene attraverso un apposito form, oppure mediante la compilazione elettronica di un modello scaricabile predisposto dalla stessa autorità destinata a riceverlo.
Prassi di detti procedimenti è quella secondo cui l'accettazione dell'invio telematico avviene necessariamente nelle medesime modalità elettroniche ed eventualmente è seguita, a seconda dei casi, dalla restituzione al mittente della domanda ritenuta irregolare, con indicazione dei motivi dell'impossibilità di accettarla e delle opportune indicazioni per procedere alla ripresentazione, oppure dalla segnalazione di tali circostanze in qualsiasi efficace modalità che garantisca la duplice esigenza, di interesse pubblico, di assicurare la massima partecipazione al procedimento amministrativo dei possibili aventi titolo e, contemporaneamente, la par condicio tra i suoi partecipanti, evitando esclusioni immotivate o comunque contrarie al pubblico interesse (Cons. Stato, sez. III, 28 dicembre 2020, n. 8435).
Si realizza così, in definitiva, di una moderna forma di partecipazione al procedimento amministrativo telematico, evolutosi in modalità automatizzata, talora per effetto di un software di intelligenza artificiale, che interagisce col partecipante-utente senza l'intervento di alcun operatore o persona fisica.
Le procedure telematiche contemplano poi elementi da cui desumere esattamente la riconducibilità all'autore della dichiarazione-attestazione ritenuta irregolare o incompleta, e ciò a prescindere dall'evento formale dell'avvenuta sottoscrizione materiale della dichiarazione. Tanto si ricava solitamente dal disciplinare telematico che impone, per la partecipazione al procedimento, e la presentazione della relativa domanda, l'accesso al sistema effettuato mediante la creazione di un apposito account identificativo (il caricamento nella piattaforma della domanda e dei suoi allegati, documentabili ex se attraverso i software di trasmissione e ricezione documentale, rendono quindi certa l'identità del presentatore e dunque la provenienza di ogni atto pervenuto in tale modalità).
Analoghe considerazioni valgono anche per il particolare settore delle procedure evidenziali poste in essere per l'assegnazione degli appalti pubblici (v.: art. 58 d.lgs. n. 50/2016; Cons. Stato, sez. III, 3 ottobre 2016, n. 4050).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©