Patteggiamento: ricorso per cassazione solo per errore manifesto
Procedimenti speciali – Applicazione della pena su richiesta delle parti – Cd. patteggiamento – Art. 444 c.p.p. – Accordo sul reato – Inammissibilità – Errore manifesto valido motivo del ricorso per Cassazione.
In tema di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., il ricorso per Cassazione fondato sull'erronea qualificazione giuridica del fatto contestato deve essere limitato al solo caso di “errore manifesto”, ossia alle sole ipotesi in cui sussista l'eventualità che l'accordo sulla pena da applicare si trasformi in accordo sul reato: a evitare, infatti, che le parti travalichino i limiti propri dell'istituto in esame, un ruolo decisivo è svolto dal giudice che è chiamato a ratificare l'accordo, con una adeguata motivazione della relativa sentenza in punto di qualificazione giuridica dell'addebito. Al contrario, l'errore sulla qualificazione giuridica dell'illecito penale va escluso - quale valido motivo di impugnazione della sentenza di patteggiamento con ricorso per Cassazione - tutte le volte in cui presenti margine di opinabilità.
•Corte cassazione, sezione VI penale, sentenza 25 agosto 2017 n. 39441
Procedimenti speciali – Patteggiamento – Sentenza - Erronea qualificazione giuridica del fatto - Deducibilità come motivo di ricorso per cassazione - Condizioni.
In tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione.
•Corte cassazione, sezione VII penale, ordinanza 1 ottobre 2015 n. 39600
Patteggiamento - Ricorso per cassazione - Denuncia di erronea qualificazione giuridica del fatto - Insussistente nel caso di specie.
Per consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di patteggiamento, il ricorso per cassazione può denunciare anche l'erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell'accordo negoziale e recepita dal giudice, in quanto la qualificazione giuridica è materia sottratta alla disponibilità delle parti e l'errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera b). Nondimeno, l'errore sul nomen iuris deve essere manifesto, secondo il predetto orientamento, che ne ammette la deducibilità nei soli casi in cui sussista l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità. (Nel caso di specie, la deducibilità dell'invocato errore deve essere esclusa, non risultando prima facie erronea o strumentale la qualificazione giuridica dei fatti, così come proposta dalle parti e positivamente delibata dal giudice a quo).
•Corte cassazione, sezione II penale, sentenza 4 marzo 2016 n. 8956
Patteggiamento - Sentenza - Ricorso per cassazione - Deduzione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto - Ammissibilità - Ragioni – Limiti.
Con il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento può essere denunciata, per errore di diritto rilevante ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lettera b), solo l'erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell'accordo delle parti e recepita dal giudice, essendo materia sottratta alla disponibilità di parte. Il giudice ha dunque il dovere di verificare che il fatto contestato sia stato correttamente qualificato, non già in termini meramente formali, ma sostanziali e specifici, in ordine alla fattispecie concreta quale emerge dagli atti, essendo tale indagine necessaria per una corretta valutazione della congruità della pena. Ciò può ritenersi avvenuto allorquando il giudice non recepisce meramente quanto enunciato nei capi di incolpazione, ma evidenzia i fatti contestati sulla base degli atti di indagine.
•Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 13 ottobre 2016 n. 43323