Penale

Pec, il tribunale deve rinnovare la notifica fallita per causa rimasta ignota

Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 8361 depositata oggi, accogliendo, con rinvio, il ricorso di un uomo condannato per stalking

di Francesco Machina Grifeo

In caso di incertezza sulle ragioni del fallimento della notifica via Pec al difensore dell’avviso di udienza, la notifica si intende per non avvenuta con la conseguenza che la cancelleria dovrà procedervi nuovamente. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 8361 depositata oggi, accogliendo, con rinvio, il ricorso di un uomo condannato per stalking dalla Corte di appello di Brescia.

Per la V Sezione penale, come dedotto dal ricorrente, dall’esame degli atti del fascicolo risulta che, sia per quanto attiene alla notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza al difensore che all’imputata nel domicilio eletto presso il difensore medesimo, il messaggio di posta elettronica certificata inviato dalla cancelleria della Corte d’Appello di Brescia non è stato consegnato.

La questione che si pone, si legge nella decisione, dunque, è quella se la notifica possa ritenersi valida anche nell’ipotesi in cui non sia possibile stabilire se l’omessa consegna sia dipesa dalla responsabilità del destinatario del messaggio (ad esempio, per problemi tecnici correlati alla “saturazione” della relativa cartella) ovvero da quella della Cancelleria.

La giurisprudenza di legittimità, ricorda la decisione, ha sancito il dovere del difensore di controllare il corretto funzionamento della propria casella di posta elettronica, con la conseguenza che, ove la mancata consegna dipenda da un malfunzionamento del sistema, le conseguenze restano a carico del difensore (l’art. 16, co. 6, del Dl n. 179 del 2012, impone in questi casi il deposito in cancelleria).

Ad esempio, ricorda la Corte, si è affermato che la notificazione di un atto al difensore, obbligato per legge a munirsi di Pec, e restituito al mittente con l’indicazione “casella piena”, si ha per perfezionata con la ricevuta con cui l’operatore attesta di avere rinvenuto la c.d. casella del destinatario “piena”, “da considerarsi equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna, in quanto il mancato inserimento nella casella di posta, per saturazione della capienza, rappresenta un evento imputabile al destinatario per l’inadeguata gestione dello spazio per l’archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi” (n. 14216/2019).

La Cassazione ritiene però di non poter arrivare alla stessa conclusione in un caso, come quello affrontato, in cui la “causa dell’omessa consegna del messaggio trasmesso dalla cancelleria a mezzo posta elettronica certificata sia rimasta ignota”. E questo per via della “preminente importanza che, anche nella giurisprudenza costituzionale, è attribuita al diritto di difesa dell’imputato rispetto al principio della ragionevole durata del processo”, così come affermato di recente dalla Corte costituzionale (sent. n. 111/2022).

Ciò, prosegue la sentenza, “comporta che, nelle ipotesi di incertezza circa la responsabilità dell’omesso perfezionamento del procedimento notificatorio, questo non possa considerarsi validamente compiuto”. “Il che – conclude la Cassazione - impone alla cancelleria la rinnovazione della notifica, trattandosi, peraltro, di un adempimento semplificato proprio dalla possibilità di utilizzare l’agile strumento della posta elettronica certificata”.

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