Amministrativo

Pef, regolamenti e Tari - Per il 2022 sul termine di approvazione prevale la regola ordinaria del 31 maggio

Nel caos della sovrapposizione di competenze sulla Tari si inserisce anche l'incertezza della diversa previsione dei termini per l'approvazione di pef, regolamenti e tariffe Tari. La regola derogatoria che fissa il possibile adempimento al 30 aprile è facoltativa e recessiva rispetto a quella ordinaria che invece sposta il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 maggio

di Tommaso Ventre*

È indubbio che il sistema regolatorio congegnato da Arera abbia svolto una funzione oltre che di regolazione del "mercato" dei rifiuti anche di stimolo alla compiuta regolazione di un settore rimasto per troppo tempo nel limbo di un quadro normativo frastagliato e in alcuni punti inapplicato.

Tuttavia i margini di operatività dell'Autorità sono volti unidirezionalmente verso la tutela del cittadino consumatore e spesso, come nel caso della deliberazione n. 15/2022 affrontano aspetti rilevanti di un sistema che trova in un prelievo di natura tributaria nella maggior parte dei casi la fonte di finanziamento (ma quello della portata degli interventi di Arera e del coordinamento delle norme in materi adi tari è un altro aspetto che richiede una separata trattazione).

L'importante intervento regolatorio ha "costretto" il legislatore ad adeguare il quadro normativo primario per compensare le spinte propulsive dell'Autorità. E il legislatore che agisce per il tramite di strumenti normativi meno agili di quelli a disposizione dell'Autorità si trova anche in affanno.

È il caso della recente previsione del l'articolo 3, comma 5-quinquies del dl n.228 del 2021 (cd. dl "Milleproroghe") convertito nella legge n.25 del 2022 che ha sganciato il termine per l'approvazione di pef, regolamenti e tariffe tari da quello ordinario prevedendo che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni "possono" approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Tale intervento ha accolto le forti richieste mosse sin dall'inizio del periodo regolatorio dai Comuni, anche per il tramite dell'Anci che avevano rappresentato la difficoltà di conciliare l'adempimento regolatorio di Arera nei termini ordinari del bilancio di previsione.

La norma disposta con il "milleproroghe" è una norma di deroga all'ordinario termine disposto, in via generale, dal combinato disposto dell'articolo 1, comma 169 della legge n. 296 del 2006, e dell'articolo 53, comma 16 della legge n.388 del 2000 secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza oltre che i regolamenti delle proprie entrate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Tale previsione parrebbe però contrastare con la ulteriore previsione disposta dallo stesso "milleproroghe" che all'art. 3, commi 5-sexiesdecies, dispone la proroga al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024. Sicché secondo alcuni si porrebbe il problema del termine entro cui nel 2022 i Comuni possono o devono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI, ovvero se entro il termine del 30 aprile o quello del 31 maggio.

Sul punto Ifel ha formulato una nota invitando i Comuni alla cautela e quindi alla considerazione del termine più breve del 30 aprile rappresentando le proposte di modifica legislative formulate ad oggi ancora non approvate.

Tuttavia al di là delle giuste richieste di chiarimento non pervenute il rapporto tra le due norme non sembra potere prestare il fianco a dubbi interpretativi.
Infatti il legislatore nel formulare la disposizione dell'articolo 5-quinquies ha utilizzato due vocaboli giuridicamente significativi, ovvero "deroga" e "possono".

La deroga rappresenta quella situazione in base alla quale una norma giuridica non trova applicazione oppure viene disapplicata in luogo di altra norma. Nel caso in esame la norma che non viene a trovare applicazione è quella dell'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 secondo cui "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani".

La portata della deroga è individuata dallo stesso legislatore con l'utilizzo del verbo "possono". Sicchè si tratta di una deroga facoltativa e non obbligatoria (nel qual caso il legislatore avrebbe utilizzato il verbo "devono") che lascia aperta l'applicazione della norma ordinaria che, come nel caso verificatosi quest'anno dispone l'adempimento ad una data successiva.

Le ragioni della facoltatività dell'applicazione e della sopravvivenza del più ampio termine ordinario sottostanno proprio al particolare ambito oggetto di intervento, poiché per adempiere alle prescrizioni della regolazione di Arera i Comuni molto spesso non riescono a predisporre tutti gli atti entro il termine di approvazione del bilancio e forse lo sganciamento avrebbe potuto essere meglio disposto con una norma che consentisse tale facoltà in relazione al termine effettivo fissato dalla legge (prevedendo ad esempio entro quattro mesi dal temine fissato dalla legge) e non a quello teorico, dal momento che negli ultimi anni il termine ordinario è stato sempre oggetto di interventi speciali.

Occorre sottolineare come la fissazione del nuovo termine facoltativo al 30 aprile non sia stata accompagnata da alcune previsioni importanti ai fini della eventuale definizione del bilancio preventivo laddove l'approvazione dello stesso avvenga prima dell'approvazione del pef. In questo caso infatti i Comuni non hanno indicazione su quale valore inserire nel bilancio approvato in assenza del pef ancora non approvato.

Oltretutto e sotto diverso profilo quello che rileva in termini di preoccupazione per il termine di adempimento è certamente il livello di regolazione statale e quindi la eventuale non tempestività della disposizione ai fini dell'applicazione del tributo e non certo della approvazione del pef ai fini di Arera dal momento che le previsioni di Arera fanno riferimento ai termini previsti dalle leggi statali per l'approvazione della Tari.

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*A cura dell'Avv. Tommaso Ventre, Ph. D., Professore aggregato di Governance dei tributi locali e Fiscalità degli enti locali presso l'Università della Campania Luigi Vanvitelli, Dottore Commercialista e Revisore Legale

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