Civile

Per le agevolazioni prima casa ciò che conta è l’utilizzabilità degli ambienti

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Agevolazioni prima casa – Immobili di lusso – Determinazione della superficie utile
In tema di agevolazioni c.d. prima casa, per stabilire se si tratta di un'abitazione di lusso e come tale esclusa dalle agevolazioni prima casa, occorre fare riferimento alla nozione di superficie utile complessiva per il quale, premesso che viene in rilievo la sola utilizzabilità e non anche l'effettiva abitabilità degli ambienti: detta superficie deve essere determinata escludendo dalla estensione globale riportata nell'atto di acquisto sottoposto all'imposta, quella di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e del posto macchina.
• Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 14 novembre 2019 n. 29643

Tributi (in generale) - Disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - In genere - Acquisto della "prima casa" - Benefici fiscali - Nozione di abitazione di lusso - Art. 6 del d.m. lavori pubblici del 2 agosto 1969 - Applicabilità - "Superficie utile complessiva" - Parametro dell'"abitabilità" - Irrilevanza - "Utilizzabilità" della superficie - Rilevanza - Vano deposito non abitabile - Computabilità - Agevole adeguamento ai parametri previsti dal regolamento edilizio - Sufficienza - Revoca del beneficio - Legittimità.
In tema di imposta di registro, per stabilire se una abitazione sia di lusso e, quindi, sia esclusa dall'agevolazione per l'acquisto della "prima casa", di cui all'art. 1, terzo comma, Parte prima, Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n.131, occorre fare riferimento alla nozione di "superficie utile complessiva" di cui all'art. 6 del d.m. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, in forza del quale è irrilevante il requisito dell'"abitabilità" dell'immobile, siccome da esso non richiamato, mentre quello dell'"utilizzabilità" degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituisce parametro idoneo ad esprimere il carattere "lussuoso" di una abitazione. Ne consegue che è legittima la revoca del beneficio ove, mediante un semplice intervento edilizio, possa computarsi nella superficie "utile" un vano deposito di un immobile (nella specie, in concreto non abitabile perché non conforme ai parametri aero-illuminanti previsti dal regolamento edilizio), assumendo rilievo - in coerenza con l'apprezzamento dello stesso mercato immobiliare - la marcata potenzialità abitativa dello stesso.
• Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 15 novembre 2013 n. 25674

Tributi (in generale) - Disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - Agevolazioni varie - In genere - Art. 6 d.m. 2 agosto 1969 - Unità immobiliari - Abitazioni di lusso - Definizione.
Ai fini fiscali devono essere considerate abitazioni di lusso, ai sensi dell'art.6 del d.m. 2 agosto 1969, tutti gli immobili aventi una superficie utile complessiva maggiore di 240 metri quadrati, a nulla rilevando che si tratti di appartamenti compresi in fabbricati condominiali o di singole unità abitative.
• Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 20 dicembre 2012 n. 23591

Tributi (in generale) - Disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - Agevolazioni varie - In genere - Art. 6 d.m. 2 agosto 1969 - Abitazioni di "lusso" - Calcolo della superficie utile di un immobile - Condizioni - Ambienti conformi alle prescrizioni urbanistiche - Esclusione - Idoneità di fatto degli ambienti allo svolgimento di attività proprie della vita quotidiana - Sufficienza.
Il calcolo della superficie utile di un immobile, al fine di stabilire se esso debba o meno essere considerato "di lusso" ai sensi dell'art. 6 del d.m. 2 agosto 1969, va compiuto a prescindere dalla circostanza che parte degli ambienti non sia conforme alle prescrizioni urbanistiche sotto il profilo dell'abitabilità (oggi "agibilità", ai sensi dell'art. 24 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), in quanto quel che unicamente rileva ai fini del computo della superficie utile è l'idoneità di fatto degli ambienti allo svolgimento di attività proprie della vita quotidiana.
• Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 20 dicembre 2012, n. 23591

Tributi (in generale) - Disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - In genere - Acquisto della "prima casa" - Nozione di abitazione di lusso - Art. 5 del d.m. lavori pubblici del 2 agosto 1969 - Superficie utile - Calcolo - Vani interni all'abitazione privi del requisito di abitabilità - Inclusione - Fondamento - Interpretazione analogica - Esclusione.
In tema di imposta di registro, per stabilire se un'abitazione sia di lusso e, quindi, sia esclusa dai benefici per l'acquisto della prima casa, previsti dall'art. 17 della legge 2 luglio 1949, n. 408, occorre far riferimento ai requisiti fissati dall'art. 5 del d.m. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, in forza del quale, tra l'altro, nel calcolo della superficie utile deve computarsi quella relativa ai vani interni all'abitazione, ancorché privi del requisito dell'abitabilità (nella specie, un locale adibito a magazzino e sprovvisto di luce ed aerazione), in quanto la disposizione non indica tale tipologia di ambienti tra le pertinenze da escludere ai fini del calcolo precisato; né è possibile aderire ad una soluzione ermeneutica volta ad ampliarne la sfera operativa, atteso che le previsioni relative ad agevolazioni o benefici in genere in materia fiscale non sono passibili di interpretazione analogica e, quindi, questi non possono essere riconosciuti nelle ipotesi in cui non siano espressamente previsti.
• Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 26 ottobre 2011 n. 22279

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