Civile

Per le banche obblighi informativi solo fino all’acquisto dei titoli

Fanno eccezione i contratti di gestione e consulenza tra investitore e intermediario

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di Michol Fiorendi

Gli obblighi informativi che gravano sull’intermediario in base all’articolo 21, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 58/1998 e che sono finalizzati a consentire al cliente di fare investimenti pienamente consapevoli devono essere adempiuti in vista dell’operazione da compiere e con essa si esauriscono. Questo sempre che tra l’intermediario e l’investitore non sia stato stipulato un contratto di gestione e consulenza. Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza 17949, pubblicata il 27 agosto scorso.

La controversia
La vicenda riguarda un investitore, che ha citato in giudizio la sua banca per ottenere la nullità degli acquisti di titoli di stato argentini da lui effettuati e il risarcimento del danno asseritamente subito a causa del cattivo andamento dei titoli. L’investitore sosteneva infatti che, anche una volta superata la fase di negoziazione con la banca, quest’ultima dovesse essere tenuta a informare il cliente, passo per passo, sull’andamento dei titoli bancari nel corso del tempo e a consigliargli, pur al di fuori di un rapporto di gestione patrimoniale, se mantenere o cedere i titoli.Il Tribunale di Napoli ha respinto la domanda.

L’investitore, pertanto, ha fatto ricorso alla Corte d’appello territoriale che, condividendo la linea seguita dal giudice di primo grado, non ha accolto le domande formulate in secondo grado.

La Cassazione
L’investitore ha così presentato ricorso alla Suprema corte che, in continuità con un principio di diritto dalla medesima già enunciato (con la sentenza 10112 del 24 aprile 2018 e con la sentenza 4602 del 22 febbraio 2017) ha respinto la sua domanda.La Cassazione ha di fatto confermato la tesi secondo cui, in materia di investimenti finanziari, gli obblighi informativi gravanti, in base al decreto legislativo 58/1998, sull’intermediario, vanno adempiuti in vista dell’investimento e si esauriscono con esso, salvo che diverse condizioni vengano previste specificatamente nel contratto di gestione patrimoniale o di consulenza.

Dunque, l’intermediario non è tenuto anche a informare, tempo per tempo, l’investitore circa l’andamento dei titoli acquistati, in ipotesi di abbassamento del loro rating o rischio di default dell’emittente.La Corte di cassazione ha così definitivamente cristallizzato il principio giurisprudenziale per il quale il dovere informativo dell’intermediario, ad eccezione dei contratti di gestione patrimoniale o di consulenza, è limitato alla fase delle trattative. Il dovere di informazione che grava sugli intermediari ha infatti come fine quello di coadiuvare l’investitore nella scelta del prodotto finanziario a lui più congeniale, in considerazione delle sue capacità economiche e della propria avversione al rischio; di conseguenza, si conclude nel momento in cui lo specifico strumento viene individuato e il contratto viene sottoscritto.

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