Civile

Per chiamata in causa del terzo discrezionalità esclusiva del giudice di primo grado

Sul principio torna la sezione III della Cassazione con l’ordinanza 19974/2023

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di Mario Finocchiaro

Nell’’ipotesi in cui il giudice di primo grado abbia disposto la chiamata di un terzo in causa, nella ritenuta opportunità che il processo si svolga anche nei suoi confronti, stante la «comunanza» di lite, secondo l’ampia formula adottata nell’articolo 107 Cpc, e quindi in assenza di una ipotesi di litisconsorzio necessario di natura sostanziale, il relativo ordine determina una situazione di litisconsorzio processuale necessario, non rimuovibile per un diverso apprezzamento del giudice dell’impugnazione...