Per i debiti di natura tributaria del de cuius risponde solo l'erede, non il chiamato all'eredità
Successioni - Imposta di successione - Eredi - Debiti di natura tributaria - Risponde l'erede
In ipotesi di debiti del de cuius di natura tributaria l'accettazione dell'eredità é una condizione imprescindibile affinché possa affermarsi l'obbligazione del chiamato all'eredità a risponderne. Non può ritenersi obbligato chi abbia rinunciato all'eredità.
Una eventuale rinuncia, anche se proposta tardivamente, esclude che possa essere chiamato a rispondere dei debiti tributari il rinunciatario, sempre che non abbia posto in essere comportamenti dai quali desumere una accettazione implicita dell'eredità.
• Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 17 luglio 2018 n. 19030
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (i.n.v.i.m.) (tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - Soggetti passivi presupposto dell'accettazione dell'eredità - Assenza - Partecipazione alla dichiarazione di successione - Insufficienza - Rinuncia alla eredità - Omessa denuncia rettificativa - Riparto dell'onere probatorio tra amministrazione finanziaria e contribuente
In materia tributaria, l'assunzione delle obbligazioni del “de cuius” richiede l'accettazione dell'eredità, essendo insufficiente la partecipazione alla denuncia di successione, sicché, seppure intervenuta tardivamente la rinuncia alla eredità ed omessa la rettifica della dichiarazione di successione, prevista dall'articolo 28, comma 6, del d.lgs. n. 346 del 1990, l'assenza della pregressa accettazione esclude la legittimazione passiva per i debiti ereditari. Tuttavia la rinuncia tardiva, senza rettificazione della dichiarazione di successione, legittimando l'Amministrazione finanziaria a notificare l'atto impositivo, impone al contribuente la costituzione in giudizio e l'onere di provare la sua estraneità ai debiti ereditari tributari, gravando sulla parte pubblica la prova della decadenza dal diritto di esercizio di una valida rinuncia.
• Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 29 marzo 2017 n. 8053
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sulle successioni e donazioni - In genere - Soggetti passivi - Presupposto - Chiamata all'eredità - Sufficienza - Successione comprendente eredità non ancora accettata - Trasmissione del diritto di accettare ex articolo 479 cod. civ. - Obbligo dell'erede di pagare l'imposta - Sussistenza
In tema di imposta sulle successioni, presupposto dell'imposizione tributaria è la chiamata all'eredità e non già l'accettazione. Ne consegue che, allorché la successione riguardi anche l'eredità devoluta al dante causa e da costui non ancora accettata, l'erede è tenuto al pagamento dell'imposta anche relativamente alla successione apertasi in precedenza a favore del suo autore, la cui delazione sia stata a lui trasmessa ai sensi dell'articolo 479 cod. civ.
• Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 9 ottobre 2014 n. 21394
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sulle successioni e donazioni - Imposta sulle successioni - Soggetti passivi - In genere - Presupposto - Chiamata all'eredità per rappresentazione - Conseguenze - Successione comprendente eredità rinunciata - Obbligo del chiamato di pagare l'imposta - Sussistenza - Impugnazione della rinuncia da parte del curatore fallimentare - Rilevanza - Esclusione
In tema di imposta sulle successioni, secondo l'art icolo 7 del d.lgs. n. 346 del 1990 presupposto dell'imposizione tributaria è la chiamata all'eredità e non già l'accettazione, per cui l'imposta è determinata considerando come eredi i chiamati che non provino di aver rinunciato all'eredità o di non avere titolo di erede legittimo o testamentario, in quanto altri è tale, non essendo del tutto applicabili i principi del codice civile che regolano l'acquisto della qualità di erede; se si realizza ex articolo 467 cod. civ., come nella specie, il fenomeno giuridico della rappresentazione (per avere l'ascendente rinunziato al diritto di accettare l'eredità), il discendente subentra al suo genitore quale chiamato all'eredità del nonno, divenendo soggetto passivo della imposta di successione, essendo irrilevante che la predetta rinuncia sia stata impugnata dal curatore sul presupposto che sia stata resa da un soggetto dichiarato fallito, in quanto il regime delle limitate incapacità di cui all'art. 46 legge fall. non priva il fallito dell'esercizio di un siffatto diritto di natura strettamente personale; ne consegue la correttezza dell'avviso di liquidazione dell'imposta e dell'irrogazione delle sanzioni in dipendenza della denuncia di successione, poiché il rinunciante deve essere ritenuto dotato di piena capacità di agire.
• Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 10 marzo 2008 n. 6327