Per l'incidente alla discesa dallo scuolabus risponde l'assistente di bordo
La responsabilità per i danni subiti dall'alunno che, una volta sceso dall'autobus, viene investito mentre attraversa la carreggiata per raggiungere la propria abitazione non spetta al conducente dell'autobus, ma all'assistente presente a bordo. Il primo, infatti, ha solo il compito di guidare il mezzo dalla scuola fino alle rispettive abitazioni dei bambini; il secondo, invece, ha il compito di presenziare alle operazioni di salita e discesa degli alunni dall'autobus e di accompagnarli fino a casa, assicurandosi che l'attraversamento della strada avvenga in condizioni di sicurezza. Questo è quanto emerge dalla sentenza della Corte d'appello di Lecce 430/2015.
I fatti - La sfortunata protagonista della vicenda è una bambina che frequentava la scuola elementare che, di ritorno a casa con lo scuolabus messo a disposizione dal Comune, veniva investita da una automobile proveniente dalla direzione opposta a forte velocità. In particolare, era accaduto che la piccola, una volta che lo scuolabus era giunto in corrispondenza della propria abitazione, era scesa dal mezzo e, passando dalla parte posteriore di esso, aveva attraversato la strada finendo con l'essere travolta dalla vettura in corsa. Il tutto accadeva mentre l'assistente di bordo – che aveva l'obbligo di accompagnare i bambini - era impegnata a sedare un battibecco in corso tra alcuni bambini nella parte posteriore dello scuolabus.
I genitori della bambina in seguito citarono dinanzi al Tribunale l'automobilista, il Comune, il conducente dello scuolabus e l'assistente per ottenere il risarcimento dei danni, anche permanenti, subiti dalla figlia. Il giudice di primo grado aveva ritenuto responsabili l'automobilista al 50% (per non aver moderato la velocità in presenza dello scuolabus); i genitori al 25% (per non aver adottato le opportune cautele); il Comune in solido con il conducente dello scuolabus e l'assistente al 25% (quale gestore del servizio, tenuto a curare l'accompagnamento dei ragazzi alle rispettive abitazioni).
La decisione - La sentenza veniva però impugnata dai genitori, dal conducente dell'autobus e dall'assistente, i quali chiedevano ai giudici di rivedere le percentuali di responsabilità assegnate dal Tribunale. Ebbene, la Corte d'appello analizza i fatti e ritiene che, oltre all'automobilista, la responsabilità vada addossata solo all'assistente, che aveva il compito di controllare le operazioni di discesa dall'autobus dei ragazzi e di accompagnarli presso le loro abitazioni, «nel contempo evitando l'attraversamento della sede stradale in assenza di condizioni del traffico di assoluta sicurezza». Nella specie, l'obbligazione incombente sull'assistente è rimasta inadempiuta ed ha contribuito al verificarsi dell'incidente, mentre nulla avrebbero potuto fare i genitori, non presenti sul luogo nel momento dell'incidente, o il conducente dello scuolabus, il cui compito era solo quello di provvedere alla conduzione dei bambini con l'autobus fino alle rispettive case.
Corte d'Appello Lecce - Sezione I civile - Sentenza 22 giugno 2015 n. 430