Per l’ostacolo alla difesa non basta il reato di notte
L’orario del delitto è solo uno degli elementi che devono essere considerati dall’autorità giudiziaria
Non è sufficiente che il fatto sia stato commesso di notte per concretizzare l’aggravante della minorata difesa. La situazione di particolare vulnerabilità della vittima va invece valutata caso per caso. Lo chiariscono le Sezioni unite penali con decisione nota per ora solo con informazione provvisoria, della quale, tra qualche tempo, saranno pubblicate le motivazioni.
Per le Sezioni unite, le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l’agente ha approfittato per ostacolare la legittima difesa altrui, devono essere accertate sulla base di concreti e concludenti elementi di fatto, idonei a dimostrare «la particolare situazione di vulnerabilità - oggetto di “profittamento” - in cui versava il soggetto passivo, non essendo sufficiente la idoneità astratta delle dette condizioni a favorire la commissione del reato».
La decisione ha riguardato un “classico” furto avvenuto di notte, il cui trattamento sanzionatorio era stato oggetto di contestazione da parte della difesa. Nel mirino un utilizzo troppo disinvolto e automatico dell’aggravante. Una fattispecie a suo modo “classica”, visto che la stessa ordinanza di rinvio alle Sezioni unite sottolineava come tra le condizioni agevolative dell’azione criminale «il tempo di notte è stato oggetto di un’estesa elaborazione ermeneutica in tema di furto, muovendo dalla tradizione romanistica che riservava all’aggravante la massima pena».
Dove, nel rispetto del principio di offensività, il fondamento dell’aggravante è stato individuato nel maggiore disvalore che la condotta assume quando il criminale approfitta delle facilitazioni offerte dal particolare contesto in cui l’azione si svolge. La categoria della circostanza (tempo , luogo, persona) però, spiegava già la relazione al Codice penale del 1933, andava incrociata con l’effettiva potenzialità di ostacolo alla difesa altrui.
L’elemento temporale allora, la notte, poteva non essere determinante, quando, per esempio e restando alla fattispecie del furto, il reato è stato commesso nel corso di una festa.
Quanto alla giurisprudenza della Cassazione a fronteggiarsi erano due orientamenti. Il primo, più risalente nel tempo, la commissione del reato in ora notturna integra da sola l’aggravante della minorata difesa, valorizzando nel caso del furto la ridotta vigilanza pubblica esercitata in quelle ore. Il secondo orientamento, adesso preferito dalle Sezioni unite con l’informazione provvisoria, invita invece a una considerazione complessiva di più elementi, tutti concorrenti nel rendere la difesa legittima non tanto del tutto impossibile, ma almeno ostacolata.
FOCUS Dlgs 231/2001
Rubrica di aggiornamento periodico sulla responsabilità amministrativa delle società e degli enti