Per le polizze degli avvocati ancora un rinvio di 30 giorni
Una proroga di 30 giorni per perfezionare «l’iter procedurale avviato dal Consiglio nazionale forense per la conclusione della convenzione collettiva finalizzata a offrire agli iscritti all’albo degli avvocati una polizza assicurativa a condizioni di particolare favore». È questa la motivazione del rinvio dell’obbligo di assicurazione degli avvocati - arrivato ieri, proprio nel giorno della scadenza - dettagliata dal decreto del ministro della Giustizia del 10 ottobre, pubblicato nella «Gazzetta ufficiale» di ieri.
«Un differimento tecnico - dice il presidente del Cnf, Andrea Mascherin - e infatti è di appena 30 giorni». Se l’obbligo fosse scattato ieri, prosegue, «sarebbe mancato il tempo per far circolare tra gli avvocati la convenzione assicurativa che il Cnf ha stipulato al termine di una gara europea e che è stata firmata il 10 ottobre». Non solo. Alla base della richiesta di proroga fatta dal Cnf c’è anche il dovere per gli avvocati, previsto dalla riforma forense (legge 247/2012), di comunicare al consiglio dell’Ordine di appartenenza gli estremi delle polizze. «Si tratta di documenti che contengono dati sensibili - ragiona Mascherin - e bisogna adeguare i sistemi gestionali di tenuta degli Albi per non violare la privacy». Slitta così al 10 novembre l’obbligo per gli avvocati di stipulare le polizze a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione e contro gli infortuni del professionista e dei suoi collaboratori, dipendenti e praticanti. Trenta giorni in più, quindi, per i legali ancora non assicurati ma anche per chi è dotato di una polizza non adeguata alle condizioni essenziali e ai massimali minimi stabiliti dal decreto del ministero della Giustizia del 22 settembre 2016, di attuazione della riforma forense, e che sarebbe dovuto entrare in vigore oggi, un anno dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Si tratta di disposizioni ad hoc stabilite per gli avvocati: per la maggior parte degli altri professionisti l’obbligo di assicurarsi e di comunicare ai clienti le condizioni della copertura è in vigore dal 2013.
Gli avvocati possono negoziare la polizza autonomamente con le compagnie di assicurazione oppure aderire a una convenzione sottoscritta da uno degli organismi dei professionisti. L’ente previdenziale Cassa forense, ad esempio, offre agli iscritti la scelta tra un ventaglio di otto convenzioni siglate con altrettante compagnie.
Tra le condizioni «di particolare favore» offerte dalla polizza Rc stipulata dal Cnf - a cui i legali possono aderire anche online da ieri pomeriggio e che sono alla base della proroga della scadenza - ci sono la copertura “ultrattiva” illimitata per le richieste di risarcimento che arrivano dopo la fine dell’attività (e che va oltre il requisito di dieci anni previsto dal decreto del 2016), i premi a partire da 117 euro per i giovani avvocati e gli sconti (fino a un massimo del 15%) per gli aderenti nei singoli Ordini territoriali in base all’aumento delle sottoscrizioni. La polizza infortuni in convenzione con il Cnf dovrebbe invece essere disponibile nei prossimi giorni.