Per i sex-offenders sugli esiti dei percorsi allerta "sorveglianza"
La norma
Art. 17
Modifiche all'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354,
in materia di trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali,
per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori
1. All'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «nonché agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne» sono sostituite dalle seguenti: « nonché agli articoli 572, 583-quinquies, 609-bis, 609-octies e 612-bis del medesimo codice»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. Le persone condannate per i delitti di cui al comma 1 possono essere ammesse a seguire percorsi di reinserimento nella società e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, organizzati previo accordo tra i suddetti enti o associazioni e gli istituti penitenziari»;
c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori».
Il commento (articolo 17)
La riforma dell’articolo 13-bis dell’ordinamento penitenziario, introdotta con l’articolo 17 della legge 69/2019 ripropone il medesimo schema: rafforza la finalità di difesa sociale e di prevenzione generale con l’innalzamento delle pene edittali per alcune fattispecie di reati, con l’introduzione di una nuova ipotesi delittuosa (articolo 583-quinquies del Cp), implementando, altresì, il “catalogo” delle fattispecie “ostative” alla concessione dei benefici penitenziari (si veda l’intervento sull’articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario, portato dall’articolo 12 della legge 69/2019 in esame); introduce - con il nuovo comma 1-bis dell’articolo 13-bis dell’ordinamento penitenziario – in favore degli autori di un gran numero di sex crimes la possibilità di sottoposizione a un trattamento psicologico con finalità di recupero e sostegno, da eseguirsi presso enti e associazioni che si occupano delle persone condannate per tali tipologie di reati.