Civile

Perde la lite l'automobilista che eccepisce l'inidoneità della segnaletica a individuare la corsia preferenziale

Roma capitale aveva diligentemente provveduto a fare tutto quanto il possibile per informare l'utenza dell'intervenuta riattivazione della corsia preferenziale

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di Giampaolo Piagnerelli

L'automobilista che non deduce l'inesistenza della segnaletica di preavviso della corsia preferenziale, ma soltanto la sua inadeguatezza, insufficienza e inidoneità rischia di perdere il contenzioso perché in tal modo conferma che i segnali erano comunque presenti.

L'orientamento della Corte. Secondo la Cassazione (ordinanza n. 36274/21) va data continuità al principio per cui qualora l'opponente indichi l'inesistenza della segnaletica, la prova contraria spetta all'Amministrazione. Diversamente quando l'opponente eccepisce soltanto la non adeguatezza della segnaletica, la relativa prova incombe su di lui.
Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto che detta prova non fosse stata raggiunta, poiché il cittadino aveva prodotto solo alcuni articoli di giornale e fotografie senza data certa, peraltro sfocate e scattate da una prospettiva errata (in particolare dal margine della strada e non dal centro, con conseguente loro inidoneità a dimostrare la non visibilità della segnaletica da parte del conducente della vettura in transito sulla via).
Al contempo il giudice d'appello ha ritenuto che Roma capitale avesse diligentemente provveduto a fare tutto quanto possibile per informare l'utenza dell'intervenuta riattivazione della corsia preferenziale di cui è causa, disponendo con determinazione dirigenziale n. 193 del 10 marzo 2017 un periodo di transizione sino al 1° maggio 2017 durante il quale la cittadinanza era stata informata della riattivazione della corsia preferenziale su via di Portonaccio (in Roma).
Respinto, pertanto, anche dalla Cassazione il ricorso proposto dall'automobilista.

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