Civile

Perdite coperte dal prestito dei soci: prelievo solo sulla parte utilizzata

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di Rosanna Acierno

Solo la parte di finanziamento stanziata dai soci ed effettivamente usata per ripianare la corrispondente perdita societaria deve essere assoggettata all’imposta di registro. Non sconta invece l’imposta l’altra parte di finanziamento menzionata nell’atto e finalizzata alla ricostituzione del capitale sociale tramite rinuncia dei crediti da parte degli stessi soci, visto che l’atto di finanziamento cessa i suoi effetti proprio in ragione della remissione del debito. Sono le principali conclusioni cui è giunta la Ctp di Pesaro, con la sentenza 302/4/2017 depositata il 10 marzo (presidente Merletti, relatore Bellitti), pronunciandosi sulla portata della disposizione contenuta nell’articolo 22 del Dpr 131/1986 (Tur), rubricato «enunciazione di atti non registrati».

La disposizione - La norma stabilisce che, se un atto enuncia disposizioni, documentate da atti scritti o intervenute verbalmente, non sottoposte a registrazione, l’ufficio può, in presenza di certe condizioni, sottoporre a imposta di registro anche le disposizioni in esso enunciate. Tuttavia, per le numerose criticità riscontrate in sede di applicazione, la stessa disposizione normativa è stata oggetto di diverse interpretazioni (anche di segno opposto) sia da parte della giurisprudenza di legittimità, sia da parte del Notariato.

Le interpretazioni - Da un lato, infatti, la Cassazione ritiene tassabile con imposta di registro del 3% il finanziamento dei soci menzionato nella delibera assembleare con la quale si procede ad azzerare il capitale sociale per perdite e alla sua contemporanea ricostituzione tramite rinuncia dei soci ai crediti derivanti da finanziamenti operati nei confronti della società (sentenza 15585/2010). Dall’altro lato, il Consiglio nazionale del Notariato sostiene che il semplice riferimento alle posizioni creditorie dei soci (desumibili anche dalle poste passive del bilancio) non configura «enunciazione», dato che quest’ultima richiede la presenza degli elementi essenziali dell’atto enunciato (Studio 208/2010/T).

La sentenza - La pronuncia della Ctp di Pesaro trae origine da una delibera assembleare con cui tre soci di una Srl deliberavano il ripianamento delle perdite per circa 111mila euro, la cui provvista veniva attinta dalla voce di bilancio «soci c/finanziamenti», ammontante a 833mila euro. Questa delibera veniva poi registrata per via telematica dal notaio, con pagamento di tassa fissa in autoliquidazione. Successivamente, con avviso di liquidazione notificato alla società e ai soci, l’ufficio applicava l’imposta di registro proporzionale di registro del 3% sull’importo di 833mila euro. La società e i soci impugnavano così l’atto, eccependone in via principale l’illegittimità e chiedendo, in subordine, l’applicazione dell’imposta proporzionale solo sulla parte di finanziamento usato per ripianare le perdite (quindi 111mila euro).

Per i giudici pesaresi, gli studi del Notariato, pur non essendo fonte del diritto, sono «un prezioso contributo». Nel caso specifico, l’atto registrato, anche se menziona il finanziamento totale di 833mila euro, di fatto poi enuncia solo la parte di esso usata per ripianare le perdite (circa 111mila euro). Ne consegue che l’imposta di registro va applicata solo sulla somma stanziata e usata per il ripianamento e non su quella meramente menzionata nell’atto.

Ctp di Pesaro 302/4/2017

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